Cassazione Penale, Sentenza n. 32184/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) che ha inflitto sette mesi di reclusione e ha disposto la confisca dell'intero gregge e la sospensione dell'attività di allevamento/commercio per quattro mesi. Denunciano in primo luogo la violazione dell'art. 544-sexies c.p.: la confisca sarebbe indebita perché i maltrattamenti materiali sono stati commessi da terzi (i pastori dipendenti), sicché la responsabilità dei proprietari sarebbe soltanto per culpa in vigilando e non giustificherebbe la confisca dell'intero gregge (oltre 500 capi). Sostengono inoltre che, ai reati contro gli animali, l'animale non può essere considerato come mero oggetto patrimoniale, perciò la confisca dovrebbe riguardare solo gli animali effettivamente maltrattati e non l'intero gregge; lamentano infine vizio di motivazione e mancata correlazione tra l'accordo sulla pena (art. 444 c.p.p.) e l'applicazione delle misure accessorie (confisca e sospensione), che non sarebbero state oggetto dell'accordo.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Sul merito la Corte ritiene corretta la confisca dell'intero gregge: il gregge è trattato come una "universalità di res" e, dato che le condotte maltrattanti hanno riguardato il gregge affidato alla custodia, la confisca obbligatoria prevista dall'art. 544-sexies c.p. può estendersi all'intera universalità anche se le condotte materiali sono state poste in essere da dipendenti; è irrilevante che la responsabilità sia stata accertata a titolo attivo o omissivo. Analogamente la sospensione dell'attività per quattro mesi, misura appena superiore al minimo edittale, non richiede motivazione ulteriore. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ricorda che, anche in presenza di tale procedimento, le misure accessorie obbligatorie possono essere oggetto di valutazione in Cassazione e non sono automaticamente escluse se non previste nell'accordo.
Prevede la confisca obbligatoria per i reati di maltrattamento di animali; la Corte interpreta la norma nel senso che la confisca può riguardare un'universalità di beni (es. l'intero gregge) quando le condotte penalmente rilevanti hanno avuto ad oggetto l'universalità stessa e la responsabilità è stata accertata, a qualsiasi titolo.
art. 40, comma 2; art. 544-bis; art. 544-ter cod. pen.
Individuano la responsabilità e le fattispecie di reato (concorso, uccisione, lesioni, sevizie e maltrattamento di animali) contestate; la sentenza li utilizza per qualificare i fatti a carico dei proprietari.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta sulle negoziazioni delle pene che limita la negoziabilità di alcuni effetti della sentenza; la Corte osserva che le modifiche non impediscono il controllo di Cassazione sull'applicazione o omissione delle sanzioni accessorie obbligatorie.
Regola i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte richiama la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative/accessorie.
Giurisprudenza richiamata: Sez. U., 26/09/2019, P.G. in proc. Melzani
Precedente utilizzato per affermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di sanzioni accessorie anche dopo le modifiche procedurali, confermando che tali questioni possono essere esaminate in Cassazione.
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 544-sexies c.p. può riguardare un'intera "universalità di res" (es. un gregge) se le condotte illecite hanno riguardato sistematicamente quella universalità; non è necessario che il proprietario sia l'autore materiale del maltrattamento perché la misura accessoria sia disposta, purché la responsabilità sia accertata a qualsiasi titolo.
- Nei casi in cui i maltrattamenti sono posti in essere da dipendenti, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per omissione di vigilanza e soggetto alle misure accessorie; pertanto la circostanza che gli autori materiali siano terzi non esclude automaticamente la confisca.
- In procedimenti di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) le sanzioni accessorie obbligatorie possono comunque essere disposte dal giudice anche se non comprese nell'accordo tra le parti; resta possibile il controllo in Cassazione sull'adeguatezza e la motivazione di tali misure.
- Per tentare di limitare la confisca è strategico dimostrare con elementi concreti quali specifici animali siano stati oggetto di maltrattamento; l'assenza di individuazione degli animali può essere un argomento di difesa, ma non garantisce l'esclusione automatica della confisca se il giudice ritiene provata la responsabilità sull'universalità.
- La determinazione della durata di una sospensione dell'attività sanzionatoria non richiede motivazione aggiuntiva se la misura è prossima al minimo edittale; misure appena superiori possono essere ritenute adeguate e non viziabili per carenza motivazionale.
- Il ricorso per cassazione è ammesso per contestare l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni accessorie, ma può essere dichiarato inammissibile se non ricorrono i presupposti formali o sostanziali di impugnabilità.
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