Cassazione Civile, Ordinanza n. 26365/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare relativo a un immobile sito in Livorno. A seguito del mancato pagamento di 22 canoni, la società concedente ha dichiarato risolto il contratto avvalendosi di una clausola risolutiva espressa. L'utilizzatore, dopo il rilascio forzoso dell'immobile, ha agito per ottenere la declaratoria di nullità della clausola penale che disciplinava gli effetti economici della risoluzione, perché ritenuta contrastante con l'art. 1526 c.c., e per la restituzione dei canoni versati, o in subordine la riduzione equitativa della penale. La concedente, a sua volta, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per i canoni scaduti prima della risoluzione, poi opposto dall'utilizzatore. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato nulla la clausola penale, applicato l'art. 1526, comma 1, c.c., riconosciuto un equo compenso per l'uso del bene, condannato la concedente a restituire i canoni incassati e condannato l'utilizzatore a pagare l'equo compenso alla cessionaria del credito intervenuta nel giudizio. In Cassazione la società di leasing ha dedotto, in sintesi, che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul suo diritto al risarcimento del danno una volta esclusa la penale, e soprattutto avrebbe errato nel non scomputare l'equo compenso dalla somma da restituire all'utilizzatore, nonché nel disporne il pagamento alla cessionaria; l'utilizzatore ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nella prova dei canoni effettivamente pagati e nell'uso di un estratto conto che avrebbe integrato ricognizione di debito o confessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la società di leasing non avesse validamente dedotto in giudizio una domanda o eccezione autonoma di risarcimento del danno ex artt. 1453 ss. c.c., ma solo una difesa volta a sostenere la validità della penale; ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale nella parte in cui la sentenza d'appello aveva condannato l'utilizzatore a corrispondere l'equo compenso direttamente alla cessionaria senza considerare che, nel rapporto unico da leasing risolto, le poste di dare e avere dovevano essere oggetto di compensazione impropria/sommatoria algebrica all'interno del medesimo rapporto e che la cessione del credito non attribuisce al cessionario un diritto diverso o maggiore di quello del cedente. Sono stati dichiarati inammissibili il ricorso incidentale dell'utilizzatore e assorbito quello incidentale condizionato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia ricorre solo rispetto a domande o eccezioni autonomamente e ritualmente formulate; non basta una mera argomentazione difensiva o la riproposizione della validità della penale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di argomentazioni difensive o di singoli elementi istruttori già considerati nel giudizio di merito.
Nel leasing risolto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto all'equo compenso per l'uso del bene; se la clausola penale è nulla, la regolazione economica va fatta secondo i criteri dell'art. 1526 c.c.
Per ottenere il risarcimento del danno in via ordinaria occorre allegare e provare an e quantum; non basta insistere sulla validità di una clausola penale.
Il danno da risarcire, in presenza di risoluzione e domanda risarcitoria, va ricostruito secondo il criterio dell'integrale ristoro del danno emergente e del lucro cessante.
Sono norme sulla compensazione propria e non si applicano quando crediti e debiti derivano da un unico rapporto, nel qual caso opera un mero accertamento contabile di dare e avere (compensazione impropria).
Il cessionario del credito può intervenire nel processo come successore a titolo particolare, ma acquista solo il diritto nella consistenza che aveva in capo al cedente; non può ottenere un credito maggiore o diverso.
La parte che invoca un fatto costitutivo della propria pretesa deve provarlo; non può pretendere di spostare l'onere probatorio facendo leva su meri documenti valutati dal giudice di merito.
La ricorrente incidentale invocava la ricognizione di debito, ma la Corte ha escluso che dal documento prodotto emergesse un riconoscimento idoneo a invertire l'onere della prova.
La confessione richiede un'autonoma valutazione dei presupposti; nel caso concreto non è stata ritenuta ricavabile dal documento richiamato.
Non è configurabile travisamento censurabile in cassazione quando il ricorrente contesti, in realtà, la valutazione del documento compiuta dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura motivazionale non può ridursi a una critica generica della motivazione quando la sentenza abbia comunque preso in esame il fatto storico rilevante.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'omessa pronuncia è configurabile solo se la parte abbia dedotto una domanda o eccezione autonoma, ritualmente formulata e decisiva; non è sufficiente la mera insistenza su una diversa qualificazione giuridica della pretesa altrui o sulla validità della clausola contrattuale.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non ricorre quando il giudice abbia esaminato il fatto, pur valutando in modo non condiviso gli elementi istruttori o le deduzioni della parte.
- Nel leasing risolto per inadempimento, se la clausola penale è dichiarata nulla, la regolazione economica tra concedente e utilizzatore va ricondotta ai criteri dell'art. 1526 c.c., con riconoscimento dell'equo compenso per l'uso del bene e restituzione dei canoni percepiti, secondo una ricostruzione complessiva delle poste di dare e avere.
- Quando crediti e debiti nascono da un unico rapporto, non opera la compensazione propria degli artt. 1241 ss. c.c., ma un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica delle poste fino alla concorrenza reciproca; il giudice può procedervi anche senza eccezione di parte.
- La cessione del credito non altera la consistenza sostanziale del diritto ceduto: il cessionario succede nel credito nei limiti in cui esso esiste in capo al cedente e non può pretendere un quid pluris rispetto alla posizione originaria.
- In sede di cassazione non è consentito trasformare la critica alla valutazione della prova in una doglianza di travisamento del fatto, salvo i ristretti casi in cui si denunci un vero errore percettivo; la rivalutazione del materiale istruttorio resta riservata al giudice di merito.
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