Cassazione Penale, Sentenza n. 35656/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che ha applicato la misura cautelare in carcere limitatamente al capo 1) dell'imputazione provvisoria (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. per il reato associativo, sostenendo che l'esistenza di una precedente misura cautelare (arresto del 1° giugno 2021 per un reato satellite) avrebbe già avuto effetto deterrente e interruttivo dell'attività criminosa, e che quindi mancherebbe una concreta e attuale pericolosità personale idonea a giustificare la nuova custodia cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure generiche e meramente oppositive: l'ordinanza impugnata aveva motivato specificamente la persistenza e la continuità della pericolosità sociale del ricorrente anche dopo l'arresto del giugno 2021, richiamando la ricostruzione fattuale e quanto rappresentato dal P.M. in appello. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Disposta la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Riferimento al capo dell'imputazione provvisoria relativo ai reati in materia di stupefacenti, per il quale è stata disposta la misura cautelare in carcere.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal GIP come possibile ostacolo all'applicazione della misura cautelare in considerazione di misure cautelari già in atto per reati connessi; il Tribunale tuttavia ha ritenuto tale profilo non assorbente nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non abbiano messo in luce un vizio specifico della motivazione relativa alla sussistenza del pericolo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di censura in cassazione rispetto ai motivi dedotti, qui richiamati in relazione alla formulazione dei motivi di ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Riferimento formale agli adempimenti di Cancelleria conseguenti alla decisione di inammissibilità e alla condanna pecuniaria.
Massime di principio
- I motivi di cassazione contro una valutazione di pericolosità devono essere specifici e non meramente oppositivi: censure generiche sulla motivazione sono causa di inammissibilità.
- La sussistenza di una precedente misura cautelare per fatti connessi non esclude automaticamente la possibilità di nuova o diversa misura cautelare se la motivazione mostra la persistenza o la continuità della pericolosità.
- Il giudizio di attualità del pericolo viene valutato sulla base della ricostruzione fattuale e degli elementi probatori esposti in motivazione; è necessario contestare nello specifico questi elementi per ottenere accoglimento.
- In cassazione per motivi formali e di motivazione possono essere imposte condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile senza giustificato motivo.
- Quando il procedimento è trattato per iscritto ai sensi delle norme emergenziali (art. 23 d.l. 137/2020 conv.), le parti devono tempestivamente chiedere la discussione orale se ritengono necessario il confronto, altrimenti si procede su memoria scritta.
Testo integrale
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