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Ordinanza

Ordinanza n. 234/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento della determinazione del Comune di Terracina n. 771 del 16 aprile 2026, avente ad oggetto “Gestione delle aree del demanio marittimo in via eccezionale e temporanea, al fine di garantire di regolare avvio della stagione balneare 2026, agli operatori economici che risultino nella materiale disponibilità delle aree demaniali sulla base di precedenti titoli concessori scaduti e che garantiscano la gestione ed il presidio del neme, alle medesime condizioni previste dal titolo concessorio originario”; - della determinazione del Comune di Terracina n.1160 del 5 giugno 2026, avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Indizione procedure comparative e approvazione relativi atti (art.4 Legge 118/2002)”; - di tutti gli atti presupposti e conseguenti a quelli innanzi specificati, ivi comprese la deliberazione di Giunta comunale di Terracina n. 45 del 30 marzo 2026 “bando/disciplinare di affidamento tipo” per le procedure competitive di assegnazione” e la deliberazione di Giunta comunale n. 64 dell’8 aprile 2026, avente ad oggetto “Indirizzi per la gestione temporanea delle aree del demanio marittimo per le finalità turistico ricreative – stagione balneare 2026”.

Giustizia amministrativa202600641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali relativi alla gestione temporanea delle aree demaniali marittime per la stagione balneare 2026 e all’indizione di procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale che prevedeva la gestione eccezionale e temporanea delle aree demaniali marittime, la successiva determinazione di indizione delle procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni e le delibere di Giunta presupposte, contestando l’assetto che, da un lato, disponeva la proroga tecnica dei rapporti in essere per la stagione balneare 2026 e, dall’altro, avviava procedure comparative. Tutti i ricorrenti erano titolari di concessioni anteriori al 28 dicembre 2009 e sostenevano la permanenza della validità dei propri titoli, anche in ragione delle proroghe legislative sino al 2033. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti, lamentando il rischio di qualificazione abusiva dell’occupazione del demanio marittimo e un pregiudizio economico connesso alla perdita del valore aziendale. Il Comune si è costituito; l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha richiamato precedenti sentenze dello stesso Tribunale, non impugnate e passate in giudicato, che avevano respinto le pretese degli odierni ricorrenti sulla proroga ex lege sino al 2033 e ritenuto legittima la revoca comunale della proroga automatica. Ha inoltre affermato che l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e l’art. 16 d.lgs. 59/2010 si applicano ai rapporti concessori in ragione della normativa sopravvenuta e non per effetto di un’applicazione retroattiva, poiché il titolo non può rimanere insensibile alla disciplina europea mediante proroghe incompatibili con essa. Gli atti impugnati sono stati qualificati come applicazione dell’orientamento interno ed europeo che impone la diretta applicazione del diritto UE e la disapplicazione delle proroghe legislative contrastanti, comprese quelle sino al 2033, considerando cessate le concessioni al 31 dicembre 2023. Quanto al periculum, il Tribunale ha rilevato che sarebbe la sospensione degli atti a esporre i ricorrenti al rischio di occupazione abusiva, mentre il quadro regolatorio vigente consente loro di proseguire provvisoriamente l’attività. Il danno relativo al valore aziendale è stato ritenuto conseguenza dell’assetto normativo unionale, non degli atti impugnati, e comunque meramente economico e risarcibile. Nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente l’esigenza pubblica di una gestione legittima e corretta del demanio marittimo. Il TAR ha escluso anche la sospensione del giudizio per pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della natura della controversia e della giurisdizione amministrativa. Le spese della fase cautelare sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.500, oltre accessori, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La misura cautelare può essere concessa solo in presenza dei relativi presupposti, che il TAR ha ritenuto insussistenti per mancanza di fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in quanto attiene alla legittimità di provvedimenti amministrativi incidenti sul regime pubblicistico delle concessioni demaniali.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    La disciplina europea sulle concessioni di risorse naturali limitate è direttamente applicabile e impedisce il mantenimento di proroghe legislative incompatibili con il diritto dell’Unione.

  • art. 16 d.lgs. n. 59/2010

    Norma interna di recepimento dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, applicabile ai rapporti concessori in presenza della normativa sopravvenuta, senza che ciò integri applicazione retroattiva.

  • art. 49 TFUE

    È richiamato quale parametro del diritto dell’Unione contrario alle proroghe ex lege delle concessioni demaniali marittime oltre il termine ritenuto compatibile.

  • art. 295 c.p.c.

    Non ricorrono i presupposti per sospendere il giudizio per pregiudizialità, considerata la natura della controversia e la giurisdizione amministrativa ritenuta dal Tribunale.

Massime di principio

  • Le proroghe legislative delle concessioni demaniali marittime oltre il 31 dicembre 2020, comprese quelle sino al 2033, devono essere disapplicate quando risultano incompatibili con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; le concessioni devono essere considerate cessate secondo il termine individuato dal diritto europeo e dalla giurisprudenza applicabile.
  • L’applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e della relativa disciplina interna di recepimento a concessioni originariamente rilasciate prima dell’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta non costituisce applicazione retroattiva quando incide sulla prosecuzione del rapporto mediante proroghe incompatibili con il diritto dell’Unione.
  • In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando gli atti impugnati assicurano provvisoriamente la legittimità della prosecuzione dell’attività del concessionario e la loro sospensione determinerebbe il rischio di occupazione abusiva del bene demaniale.
  • Il pregiudizio meramente economico, connesso alla perdita del valore aziendale, è di regola ristorabile e non integra, di per sé, un danno irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla legittima e corretta gestione del demanio marittimo prevale sull’interesse economico del concessionario alla conservazione dell’assetto concessorio incompatibile con la disciplina europea.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelareGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneTutela cautelareRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezza

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