Cassazione Civile, Ordinanza n. 36687/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio originario il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di revoca dell'ammissione, disposto per carenza dei requisiti reddituali. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che la legittimazione spettasse solo alla parte beneficiaria e non al difensore. Successivamente la parte ammessa era intervenuta nel giudizio, dichiarando di avere interesse all'accoglimento e contestando che il Tribunale potesse non decidere sulla sua domanda per effetto dell'inammissibilità dell'originaria opposizione del difensore. In cassazione la parte ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 105 c.p.c., sostenendo che il proprio intervento adesivo autonomo, con domanda proposta nei confronti di tutte le parti già presenti, imponeva una decisione nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il decreto di revoca del beneficio spetta solo alla parte che ne è titolare e non al difensore, il quale può agire solo per la liquidazione dei compensi quando il beneficio sia ancora efficace. Ha però precisato che l'inammissibilità non deriva soltanto dalla carenza di legittimazione dell'opposizione proposta dal difensore, ma anche dalla tardività dell'intervento della parte ammessa, che costituisce pur sempre un rimedio oppositorio soggetto al termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto, e comunque al termine lungo. Poiché l'intervento era stato proposto molto oltre tale termine, esso era inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato ha natura impugnatoria ed è soggetta a termine perentorio; può essere proposta dalla sola parte titolare del beneficio.
L'intervento della parte nel giudizio è stato invocato come intervento adesivo autonomo, ma non può essere utilizzato per eludere i termini perentori propri del rimedio oppositorio.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, prevedendo l'ulteriore contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole.
Corte cost. n. 106/2016
L'opposizione al provvedimento in materia di patrocinio a spese dello Stato resta soggetta al termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
L'opposizione è comunque soggetta al termine lungo di impugnazione.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il provvedimento di rigetto o revoca del beneficio spetta esclusivamente alla parte che del beneficio è titolare; il difensore non è legittimato a contestare direttamente la revoca, salvo che per la sola liquidazione del compenso quando il beneficio persiste.
- Nei procedimenti di opposizione aventi natura impugnatoria, la parte non può aggirare i termini perentori previsti dalla legge ricorrendo a forme processuali diverse dall'autonoma opposizione, come l'intervento nel giudizio già instaurato.
- Quando l'intervento della parte è proposto oltre il termine perentorio applicabile al rimedio impugnatorio, esso è inammissibile anche se volto a far valere una posizione sostanziale autonoma rispetto a quella del difensore.
- La qualificazione del rimedio come impugnatorio comporta l'applicazione dei relativi termini decadenziali, che non possono essere elusi mediante iniziative processuali successive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove previsto dalla legge.
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