Sentenza n. 16/2026 - Bari, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 514/2024, depositata e resa pubblica il 9 febbraio 2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 22 aprile 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni; - per la fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) Cod. proc. amm..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 514/2024, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto al beneficio economico della Carta docente, nella misura di euro 500,00 annui per quattro anni scolastici, condannando il Ministero a garantirne la fruizione mediante accredito sulla carta docente secondo le regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato. Il ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero non si è costituito e non ha allegato né dimostrato l'avvenuto adempimento. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e risultava munita di attestazione del passaggio in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. Poiché il Ministero non ha eccepito l'adempimento né fornito giustificazioni sull'inerzia, il ricorso è stato accolto e l'Amministrazione è stata ordinata a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza lavoristica, procedendo al pagamento delle somme indicate, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. È stata respinta la domanda di astreinte, in conformità alla giurisprudenza della Sezione, così come ogni altra domanda accessoria. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori. È stata altresì disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Il giudizio amministrativo di ottemperanza consente di ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi ad altre domande, anche se collegate.
valenza di cosa giudicata
La comprovata formazione del giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce presupposto per l'esperimento dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato è stata respinta dalla Sezione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione ... non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo e deve essere inutilmente decorso prima di iniziare l'azione esecutiva per somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., ma il suo oggetto è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non comprende domande ulteriori, anche se connesse o correlate.
- Quando una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme sia stata notificata in copia conforme e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il creditore può proporre giudizio di ottemperanza per ottenerne l'esecuzione.
- In presenza di un giudicato comprovato e di una dedotta mancata esecuzione, l'amministrazione intimata deve allegare l'adempimento o fornire una giustificazione dell'inerzia; in mancanza, il giudice può ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva quando l'amministrazione non ottemperi all'ordine giudiziale entro il termine assegnato, mentre la concessione dell'astreinte può essere negata in conformità all'orientamento della Sezione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →