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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Modena recante allontanamento dal territorio del Comune di Campogalliano e divieto di ritorno per tre anni, nonché diniego di accesso agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Modena gli aveva ordinato di lasciare il territorio del Comune di Campogalliano entro quarantotto ore, qualora il provvedimento fosse stato eseguito nel territorio interessato dal divieto, vietandogli inoltre di farvi ritorno per tre anni senza preventiva autorizzazione. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e il diniego opposto dalla Questura all’istanza di accesso documentale presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, con richiesta di accertamento del diritto di accesso e di ordine di esibizione. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento e il pregiudizio derivante dal divieto, anche per le proprie esigenze lavorative e per la possibilità di coltivare interessi personali nel territorio comunale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris non del tutto inconsistente, poiché nel corso del giudizio è emerso che il ricorrente non aveva riportato condanne e che non risultava pendente nei suoi confronti alcun procedimento penale. Tuttavia, ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Il ricorrente risiede infatti nella provincia di Arezzo e può coltivare i propri interessi personali, tra cui quelli enogastronomici e tecnici, anche rinunciando alla frequentazione del Comune di Campogalliano per il triennio. Inoltre, il divieto di fare ritorno, alla luce del tenore letterale e della ratio del provvedimento, non può essere interpretato estensivamente come divieto di transito sul tratto autostradale che attraversa il territorio comunale; il transito autostradale resta quindi consentito, senza le prospettate difficoltà di spostamento per ragioni di lavoro. Non essendo ravvisabile un danno grave e irreparabile, l’istanza cautelare è stata respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, verificando il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento processuale dell’impugnazione del diniego di accesso e della richiesta di ordine di esibizione degli atti.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Sono stati indicati quali fondamento dell’istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare, la non manifesta infondatezza delle censure non è sufficiente a giustificare la sospensione del provvedimento se non è dimostrato un danno grave e irreparabile.
  • Il divieto di fare ritorno in un determinato territorio, quando riferito alla frequentazione del Comune destinatario della misura, non può essere interpretato estensivamente come divieto di mero transito su un’autostrada che attraversa quel territorio, in assenza di una formulazione espressa e di una ratio compatibile con tale estensione.
  • La permanenza del periculum in mora deve essere valutata in concreto, considerando la residenza del destinatario, la possibilità di svolgere altrove le attività personali e l’effettiva incidenza del provvedimento sugli spostamenti lavorativi.
  • La cautela può essere negata anche quando emergano profili di possibile illegittimità del provvedimento, qualora gli effetti pregiudizievoli allegati risultino evitabili o non presentino gravità e irreparabilità.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelareAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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