Cassazione Penale, Ordinanza n. 01557/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito nella parte in cui aveva negato le circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, deducendo l'erroneità e l'insufficienza della motivazione nella parte in cui era stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La censura non si confrontava però con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva valorizzato la reiterazione della condotta nella stessa giornata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque generico, richiamando il principio secondo cui le attenuanti generiche richiedono elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento e la relativa valutazione è un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione congrua e non illogica.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato oggetto della condanna confermata in appello.
Nel giudizio sulle circostanze attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno soltanto degli elementi indicati dalla norma, se ritenuto prevalente ai fini della concessione o esclusione del beneficio.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi e la loro concessione è rimessa al giudizio discrezionale di merito, ove sorretto da congrua motivazione.
Fondamento della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito e si limita a prospettazioni generiche o assertive.
- Le circostanze attenuanti generiche presuppongono la dimostrazione di elementi di segno positivo, idonei a incidere favorevolmente sulla valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice di merito può basarsi anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente e adeguatamente motivato.
- La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01542/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01545/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01547/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01548/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01549/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_penale · 14 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01550/2025 del 14/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →