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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06510/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA versata per l'anno 2012, richiesto da una società non residente tramite modello VR 2013. La società sosteneva di avere diritto al rimborso in base agli artt. 38-bis e 30, comma 3, lett. e), del d.P.R. 633/1972, avendo nominato un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 17, comma 2, del medesimo decreto, e richiamava anche il fatto di avere ottenuto rimborsi negli anni precedenti. L'Ufficio negava il rimborso ritenendo applicabile il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio ex art. 74-ter d.P.R. 633/1972, che esclude detrazione e rimborso dell'imposta assolta sui servizi acquistati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. In appello la contribuente contestava l'affermazione della CTR secondo cui sarebbe stata necessaria una contabilità separata per distinguere pacchetti turistici e singole prestazioni, deducendo che la propria attività consisteva invece nella prenotazione di singoli servizi, prevalentemente noleggio di auto, e che tale circostanza risultava dalla documentazione prodotta. Con il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972; con il secondo motivo lamentava error in procedendo per violazione degli artt. 116, comma 1, e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato la prova documentale e avesse valorizzato in modo decisivo la mancata tenuta di una contabilità separata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente qualificato la fattispecie come rientrante nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo, applicabile anche agli operatori stabiliti fuori dall'Unione europea, in forza dell'art. 74-ter d.P.R. 633/1972, letto alla luce dell'art. 310 della direttiva 2006/112/CE e dell'art. 55 del d.l. 69/2013 convertito nella l. 98/2013. Ha quindi escluso che fosse configurabile un diritto al rimborso dell'IVA assolta su acquisti di beni e servizi destinati al diretto vantaggio dei viaggiatori. Sul piano probatorio ha ribadito che, in tema di rimborso tributario, il contribuente ha la veste di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva esaminato la documentazione prodotta e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. è stata ravvisata. Le spese sono state compensate nei gradi di merito; la pronuncia di legittimità ha rigettato il ricorso, con le conseguenze di legge in tema di contributo unificato indicate in chiusura.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla contribuente come base del preteso diritto al rimborso IVA.

  • art. 30, comma 3, lett. e), d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla contribuente come norma che fonderebbe il diritto al rimborso.

  • art. 17, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Richiamato per la nomina del rappresentante fiscale in Italia da parte del soggetto non residente.

  • art. 74-ter, d.P.R. 633/1972

    La Corte lo interpreta come disposizione che disciplina il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo, basato sul margine, che esclude detrazione e rimborso dell'imposta assolta sui costi per beni e servizi acquistati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, anche per operatori stabiliti fuori dall'Unione europea.

  • art. 310 direttiva 2006/112/CE

    Viene indicato come fondamento unionale del divieto di detrazione e rimborso dell'IVA per le operazioni rientranti nel regime speciale delle agenzie di viaggio.

  • art. 55 d.l. 69/2013 convertito dalla l. 98/2013

    "l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile"

    È qualificato come norma di interpretazione autentica dell'art. 74-ter, comma 3, che conferma la non rimborsabilità dell'IVA anche per le agenzie stabilite fuori dall'Unione europea.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ha disatteso la regola di valutazione imposta; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d'appello si è pronunciato sulla domanda di rimborso e ha soltanto disatteso le prove offerte.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte evidenzia che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o errori processuali, miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in chiusura per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel rimborso IVA chi agisce per ottenere la restituzione assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato; la mera contestazione dell'Ufficio non sposta l'onere probatorio.
  • Il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo, fondato sul metodo del margine, comporta la non detraibilità e la non rimborsabilità dell'IVA assolta sui beni e servizi acquistati da terzi e destinati al diretto vantaggio dei viaggiatori.
  • Il divieto di detrazione o rimborso previsto per le agenzie di viaggio opera anche per gli operatori stabiliti fuori dall'Unione europea, in quanto coerente con la disciplina unionale e con la sua funzione di semplificazione e di corretta attribuzione del gettito tra gli Stati membri.
  • La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia espresso di applicare il prudente apprezzamento in contrasto con una specifica regola legale; non è sufficiente censurare la mera valutazione del materiale istruttorio.
  • La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata quando il giudice abbia deciso sulla domanda proposta, pur disattendendo le prove offerte a sostegno della pretesa.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge o vizio processuale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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