Cassazione Civile, Sentenza n. 29772/2020 del 29/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito relativa alla risoluzione del contratto d'appalto n.390/2009 disposta dalla stazione appaltante con decreto del 24/3/2011 ai sensi dell'art.136 d.lgs.163/2006. CORIT chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione e, alternativamente o consequenzialmente, la declaratoria di risoluzione per inadempimento della stazione appaltante con conseguente liquidazione delle opere eseguite, mancato utile, riserve e risarcimento del danno (anche extracontrattuale). DENUNCE principali: omissione di esame di domande rilevanti in secondo grado (pagine del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), errata qualificazione della risoluzione illegittima come recesso ad nutum, valutazione e quantificazione delle riserve e dei danni, difetti motivazionali e profili processuali relativi alla ripartizione delle spese. Il Mibac ha a sua volta denunciato vizi nella valutazione della gravità degli inadempimenti dell'appaltatore e nella corretta applicazione delle norme tecniche sui lavori riguardanti beni culturali (d.p.r. 554/1999 e d.lgs. 163/2006).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i secondi e terzi motivi di ricorso proposti da CORIT rilevando che la Corte d'appello di Torino, pur avendo dichiarato l'illegittimità della risoluzione disposta dalla stazione appaltante, non ha esaminato adeguatamente la domanda di CORIT volta a far dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e le domande risarcitorie consequenziali. Per tali censure la sentenza n.525/2019 della Corte d'appello è stata cassata, con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione per nuovo esame complessivo del merito (anche sulla regolazione delle spese). Altri motivi dedotti da CORIT sono stati assorbiti o dichiarati inammissibili; il ricorso autonomo del MIBAC è stato qualificato come incidentale, in parte respinto o dichiarato inammissibile, e non ha impedito l'accoglimento dei motivi di CORIT che hanno determinato la cassazione e il rinvio.
Norme richiamate
art.136 d.lgs. 163/2006
La norma richiede presupposti di gravità dell'inadempimento per legittimare la risoluzione; la Corte ha rilevato che l'accertamento circa la sussistenza dei presupposti doveva essere svolto anche ai fini della riconoscibilità della risoluzione per inadempimento della stazione appaltante e delle conseguenti richieste risarcitorie.
art.134 d.lgs. 163/2006
La corte d'appello aveva riqualificato la risoluzione invalida come recesso ad nutum ex art.134; la Cassazione ha ritenuto necessario verificare prima l'eventuale risoluzione per inadempimento della stazione appaltante, posto che le conseguenze risarcitorie differiscono.
Riferimento alla risoluzione per inadempimento ai sensi del codice civile: la Corte ha sottolineato che la domanda volta alla risoluzione per inadempimento della stazione appaltante andava valutata se proposta in termini concorrenti o principali.
Richiesta di esaustivo esame di tutte le domande; la Corte ha rilevato omissioni di decisione su domande consequenziali e ha accolto i motivi che denunciavano omessa pronuncia su talune istanze.
Disposizione sulla nuova domanda in appello; la Corte ha effettuato un esame delle conclusioni per stabilire se la domanda di risoluzione per inadempimento fosse nuova o già proposta e ha ritenuto che non risultasse inammissibile come nuova domanda.
art.91, art.92 cod. proc. civ.
Norme sulla condanna alle spese e compensazione; la Corte ha rinviato la completa regolazione delle spese al giudice del merito dopo il rinvio.
art.132, comma 2, n.4 cod. proc. civ.
Esigenza del minimo motivazionale; alcune censure relative a carenze motivazionali sono state valutate, alcune ritenute infondate e altre assorbite dal rinvio.
Richiesta di risarcimento del danno extracontrattuale; la Corte ha rimandato la valutazione delle pretese risarcitorie al giudice di merito da cui deriva la necessità di nuovo esame alla luce della qualificazione finale della risoluzione.
d.p.r. 554/1999, artt. 35, 213, 216
Norme regolamentari sui livelli progettuali e sul progetto esecutivo per interventi su beni culturali: la Corte ha richiamato la specialità di tali norme, affermando che il progetto esecutivo per beni culturali deve indicare modalità esecutive e prescrizioni tecniche che, in assenza di delega, gravano sulla stazione appaltante.
d.lgs. 163/2006, artt. 198, 203
Disposizioni che regolano gli appalti su beni culturali e la possibilità di delegare parti della progettazione all'appaltatore; la Corte ha considerato incontroverso che non fosse stata delegata la progettazione all'appaltatore e ha attribuito alla stazione appaltante l'onere delle integrazioni progettuali non fornite.
Riferimento alla liquidazione equitativa per danni di difficile determinazione; la Corte ha rilevato l'assenza di elementi specifici per fondare una liquidazione equitativa avanzata dalla ricorrente in cassazione.
Massime di principio
- Se una corte di merito dichiara illegittima la risoluzione disposta dalla controparte, deve comunque esaminare espressamente la domanda alternativa o consequenziale che richieda la dichiarazione di risoluzione per inadempimento della controparte: la mancata valutazione configura omissione di pronuncia.
- In appello le domande vanno formulate con chiarezza (principali o subordinate); una domanda presentata in vari gradi con formulazioni diverse può essere valutata nel suo complesso per verificarne l'ammissibilità; la qualificazione come nuova domanda è rilevante ai fini dell'art.345 c.p.c.
- Nei contratti d'appalto su beni culturali il progetto esecutivo deve contenere prescrizioni dettagliate sulle modalità esecutive; in assenza di deleghe contrattuali, oneri progettuali e integrazioni incombono sulla stazione appaltante, con conseguenze sulla ripartizione delle responsabilità in caso di difformità o inadempimenti.
- La qualificazione giuridica della cessazione del rapporto (risoluzione per inadempimento vs recesso ad nutum) influisce direttamente sulla natura e sull'ampiezza dei rimedi risarcitori e sulla valorizzazione delle riserve: il giudice deve accertare prima la corretta qualificazione.
- Le deduzioni in cassazione devono essere autosufficienti e corredate da riferimenti testuali alle decisioni di merito e agli atti processuali; la mancata trascrizione o specificazione dei passaggi decisivi rende la censura inammissibile o inefficace.
- I profili processuali relativi a spese e compensazioni seguono la decisione di merito; se la cassazione determina rinvio per nuovo esame, la regolazione delle spese va nuovamente valutata dal giudice di rinvio.
- La produzione e l'indicazione dei documenti rilevanti in cassazione devono rispettare gli obblighi dell'art.369 c.p.c.; il mancato deposito può essere superato se il documento è già presente nei fascicoli di merito e correttamente indicato.
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