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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11217/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché proposto fuori dei casi previsti dall'art. 625-bis c.p.p., osservando che le doglianze non denunciavano un errore materiale o di fatto, ma censuravano profili giuridici e di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il soggetto condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva ritenuto infondato il suo ricorso e, quindi, aveva confermato la condanna. Nel ricorso straordinario egli ha dedotto, in sostanza, censure che miravano a una rivalutazione del compendio argomentativo posto a base della decisione impugnata. La Corte ha però rilevato che il rimedio straordinario è ammesso solo in presenza di errore materiale o di fatto, consistente in una svista percettiva immediatamente rilevabile e decisiva, e non per contestazioni di natura giuridica o valutativa.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario è esperibile solo per errore materiale o di fatto risultante dagli atti o documenti del procedimento; l'errore deve consistere in una svista percettiva immediatamente rilevabile, decisiva e non implicante valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    È il reato per il quale la precedente sentenza aveva confermato la condanna.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per contestare valutazioni giuridiche o di merito, ma solo per correggere un errore materiale o di fatto decisivo e immediatamente rilevabile dagli atti.
  • La nozione di errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 625-bis c.p.p. presuppone una svista percettiva, non una diversa lettura del materiale probatorio o argomentativo utilizzato nella decisione impugnata.
  • Le doglianze che richiedano una rivalutazione del compendio motivazionale o probatorio sono estranee sia al rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. sia al giudizio di legittimità ordinario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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