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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18767/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 10/03/2022 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del 03/02/2022: si chiedeva la revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata con provvedimento del 05/10/2021 per il reato di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (artt. 2, 4, 7 legge 2/10/1967, n. 895). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge (artt. 273 e 274 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che le intercettazioni ambientali siano equivoche e non possano essere interpretate come prova della sua responsabilità o della consegna di armi; contesta inoltre la valutazione sulle esigenze cautelari e l'assenza di valutazione della personalità e del concreto pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva che, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., in sede di revoca della misura cautelare o di appello avverso il rigetto è valutabile solo la sopravvenienza di fatti nuovi idonei a mutare in melius il quadro indiziario; non è consentito il nuovo esame degli stessi elementi già apprezzati nell'ordinanza applicativa. Poiché il ricorrente non ha indicato elementi sopravvenuti, il Tribunale ha correttamente ritenuto assente novità e ha confermato la sussistenza di gravi indizi desumibili dalle intercettazioni (indicazioni che Cosoleto avrebbe richiesto e ricevuto un'arma) e l'esigenza cautelare per il rischio di reiterazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al tipo di impugnazione (appello ex art. 310 c.p.p.) contro l'ordinanza di rigetto della revoca della misura cautelare.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui, in sede di riesame di misure cautelari (revoca o appello contro il rigetto), rilevano fatti nuovi sopravvenuti che modifichino il quadro indiziario; non è consentito riesaminare ex novo gli stessi elementi già valutati.

  • artt. 273 e 274 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di motivazione e impugnazioni; la Corte ha ritenuto infondate le censure circa la motivazione, atteso il principio di cui all'art. 299 c.p.p. e la valutazione delle intercettazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per imporre l'importo di euro 3.000,00.

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2, 4, 7)

    Normativa sostanziale in materia di armi, richiamata in relazione al reato contestato (detenzione e porto illegale di arma comune da sparo).

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 27940 del 12/06/2019; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016)

    Precedenti richiamati per il principio che l'appello contro il rigetto della revoca della misura cautelare è limitato al controllo della correttezza giuridica e della motivazione in relazione a fatti nuovi; non implica un riesame completo della sussistenza delle condizioni della misura cautelare.

Massime di principio

  • In materia di revoca o sostituzione di misure cautelari, il giudice valuta prioritariamente l'eventuale insorgenza di fatti nuovi e sopravvenuti che modifichino il quadro indiziario: non è ammesso basare la richiesta su una semplice diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati.
  • L'appello avverso il rigetto di una istanza di revoca è limitato al sindacato sulla correttezza giuridica e sulla motivazione in relazione ai fatti nuovi: non comporta un riesame pieno della prova cautelare e dell'intero materiale indiziario.
  • Le intercettazioni, se ritenute dotate di contenuto chiaro e significativo, possono costituire un solido elemento indiziario valido anche in sede cautelare; chi contesta l'interpretazione deve indicare elementi nuovi o specifiche ragioni che ne travalichino la pericolosità probatoria.
  • Per ottenere la revoca o attenuazione di una misura cautelare l'interessato deve quindi documentare novità concrete (es. alibi verificato, prova che smentisce la circostanza chiave, sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari) e non limitarsi a contestare la valutazione delle prove originarie.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice può ritenere idonea la misura anche in presenza di indizi non definitivi se sussiste un fondato pericolo di reiterazione, tenuto conto della non occasionalità della condotta.
  • La proposizione di ricorsi infondati o procedimenti dilatori può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), pertanto è opportuno che il difensore specifichi chiaramente gli elementi sopravvenuti e la loro rilevanza per la modificazione del quadro indiziario.

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