Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24936/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità del motivo, osservando che non vi era correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte in cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, conteneva un solo motivo con cui si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 133 c.p., sostenendo che la pena inflitta sarebbe stata eccessiva o comunque non conforme ai criteri legali di commisurazione. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza era generica e sostanzialmente riproduttiva di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva spiegato che la richiesta di riduzione della pena non era sorretta da elementi idonei a dimostrare la non conformità della sanzione ai parametri di cui all'art. 133 c.p. e aveva ritenuto la pena congrua.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata come parametro per la commisurazione della pena; la Corte d'appello aveva già ritenuto che la sanzione fosse conforme ai relativi criteri e la Cassazione rileva che il ricorso non offre elementi concreti per contestare tale giudizio.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desunta dall'assenza di correlazione tra la decisione impugnata e le censure formulate, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Cassa delle ammende

    È disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e puntualmente correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito integra difetto di specificità e conduce all'inammissibilità.
  • Quando la doglianza riguarda la dosimetria della pena, non è sufficiente una critica assertiva alla congruità della sanzione: occorre indicare concreti elementi che dimostrino la non conformità della pena ai criteri legali di cui all'art. 133 c.p.
  • L'assenza di un effettivo confronto con le argomentazioni decisive del provvedimento impugnato è indice di inammissibilità del ricorso, poiché impedisce alla Corte di cassazione un controllo effettivo sulla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.