Cassazione Civile, Ordinanza n. 23224/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo accolta dal tribunale, che aveva dichiarato nulla la pretesa creditoria avanzata da una società nei confronti di un’altra società e di una terza chiamata in causa. In appello, la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della società soccombente perché la procura alle liti apposta a margine dell’atto di citazione in appello risultava sottoscritta con firma illeggibile, senza che fosse indicato il nominativo del legale rappresentante che l’aveva rilasciata, né nella procura né nell’atto cui accedeva. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 83 e 156 c.p.c., sostenendo che il nome del legale rappresentante era comunque desumibile dall’atto e dai documenti di causa; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 156, 182 e 183 c.p.c., lamentando che la corte d’appello avrebbe dovuto assegnare un termine per rinnovare la procura. Si è costituita la controparte con controricorso. Dopo il ricorso è intervenuto anche il fallimento della società ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d’appello secondo cui la procura alle liti era nulla perché la firma era illeggibile e mancavano elementi idonei a identificarne il conferente: il nome del legale rappresentante non era indicato né nella procura né nell’atto di appello, e la successiva produzione della visura camerale storica, depositata solo con la comparsa conclusionale, è stata considerata tardiva e comunque insufficiente. La Corte ha ribadito che, quando l’eccezione di nullità della procura è sollevata tempestivamente dalla controparte, non opera il meccanismo del termine per la rinnovazione ex art. 182 c.p.c., riservato al rilievo officioso; incombe invece sulla parte interessata sanare immediatamente il vizio con la prima difesa utile. Conseguentemente, è stata confermata l’inammissibilità dell’appello originario e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro sulla validità della procura alle liti e sulla rappresentanza processuale
richiamato per sostenere che il vizio formale della procura, se tempestivamente eccepito, può determinare invalidità dell’atto cui accede
la nullità relativa della procura deve essere opposta tempestivamente dalla controparte, che così fa sorgere l’onere di integrazione immediata in capo alla parte che si avvale dell’atto
l’assegnazione del termine per sanare il difetto di rappresentanza opera solo nel caso di rilievo officioso, non quando il vizio sia eccepito dalla controparte
richiamato dal ricorrente nel denunciare il mancato assegnamento di un termine per regolarizzare la procura, ma ritenuto non decisivo
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro di calcolo dell’ulteriore contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata da una società con firma illeggibile è valida solo se dalla procura stessa, dall’atto cui accede o da elementi univoci e tempestivamente spendibili risulti con certezza l’identità del soggetto conferente e la sua legittimazione rappresentativa.
- Se la sottoscrizione del conferente è illeggibile e il nominativo del rappresentante non è desumibile immediatamente dagli atti, la procura è affetta da nullità relativa e l’atto processuale cui accede diviene inammissibile se il vizio non è sanato tempestivamente.
- Quando la controparte eccepisce tempestivamente la nullità della procura ad litem, la parte interessata deve produrre subito la documentazione idonea a sanare il vizio con la prima difesa utile; non è dovuta al giudice l’assegnazione del termine di cui all’art. 182 c.p.c., che opera solo in caso di rilievo officioso.
- La certificazione di autografia del difensore attesta la provenienza grafica della sottoscrizione, ma non supplisce alla mancata identificazione del soggetto che ha conferito il mandato, né consente da sola di colmare il difetto di legittimazione processuale.
- La regolarizzazione effettuata tardivamente, dopo il maturare di fasi processuali rilevanti, non sana il vizio della procura quando la parte non abbia già fornito in modo chiaro e non rettificabile il nome del conferente.
- In materia di rappresentanza processuale, la prova della provenienza della procura e dei poteri del sottoscrittore deve essere immediatamente controllabile dal giudice e dalle altre parti; in mancanza, l’atto introduttivo è esposto alla declaratoria di inammissibilità.
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