Cassazione Penale, Sentenza n. 3355/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 16/09/2021 che aveva confermato le condanne di primo grado: Manzari per il reato ex art. 612 c.p. in danno di Girolama Fanelli; Pasquino per reati vari (art. 660, 582, 612, 635 c.p.) in danno di Girolama e Antonio Fanelli. I motivi esposti sono due: (1) per Pasquino si denuncia una mancata correlazione tra motivazione e dispositivo rispetto alla concessione della sospensione condizionale della pena (il dispositivo non concede il beneficio mentre la motivazione sembrerebbe prevederlo); (2) si censura la decisione perché fondata su dichiarazioni non convergenti e prive di riscontri estrinseci delle persone offese, senza adeguati riscontri e nonostante fosse acquisito l'interrogatorio della Manzari e nonostante la difesa abbia rinunciato all'esame di testi a discarico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta infondatezza: la decisione di appello ha autonomamente valutato e respinto la richiesta di sospensione condizionale, assorbendo la statuizione di primo grado, e non emergeva alcun elemento da cui dedurre un errore tra dispositivo e motivazione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per mancanza di specificità e manifesta infondatezza: ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate circa credibilità e attendibilità intrinseca; in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio se non per vizio della motivazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'Appello di Bari.
Norme richiamate
Norma del reato per il quale è stata condannata Manzari; la Corte ha confermato la responsabilità ritenendo adeguata la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa.
Norma relativa a illecito per cui è stato condannato Pasquino; richiamata nella descrizione dei capi d'imputazione.
Norma relativa al reato di lesioni per la quale Pasquino è stato condannato; confermata la valutazione di responsabilità.
Norma relativa al reato di violenza privata per la quale è stata emessa condanna (capo F); confermata dalla Corte.
Disciplina della sospensione condizionale della pena: censura sulla presunta discrepanza fra dispositivo e motivazione è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello ha autonomamente deciso di non concedere il beneficio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti con cui sono redatti i motivi di ricorso per cassazione (vincoli di specificità e limiti di impugnazione).
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che le regole di cui a tale norma non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono fondare la condanna se adeguatamente motivate.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità: non è consentita in cassazione una rivalutazione del significato della prova se non per vizi specifici della motivazione.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Richiamata per precisare che l'inammissibilità impedisce di far emergere cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) nella cassazione.
art. 541 cod. proc. pen. e D.P.R. 30/05/2002, n. 115, art. 110
Chiariscono la competenza della Corte di cassazione a pronunciare la condanna generica dell'imputato al pagamento delle spese dovute alle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione successiva spettante al giudice dell'esecuzione o del rinvio.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nel procedimento.
Massime di principio
- In caso di apparente contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza prevale il dispositivo, ma la motivazione può essere rilevante se contiene elementi che dimostrano l'errore del dispositivo; tuttavia la mera discrepanza non è sufficiente se la decisione di grado successivo (es. appello) ha deciso autonomamente la questione.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate quanto a credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, costituire base sufficiente per la condanna anche in assenza di riscontri esterni; il giudice deve però spiegare con rigore perché ritiene quelle dichiarazioni attendibili.
- In cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito probatorio: il controllo è limitato alla correttezza e completezza della motivazione e all'assenza di vizi di diritto o di motivazione che incidano sulla fondatezza della decisione.
- La rinuncia della difesa ad esaminare testi a discarico o il silenzio dell'imputato non comportano automaticamente una valutazione negativa; il giudice può legittimamente osservare che non sono emersi elementi alternativi idonei a scalfire l'impianto probatorio.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per carenza di specificità il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni accessorie (es. somma alla Cassa delle ammende); inoltre non è possibile, con un ricorso inammissibile, far emergere cause di non punibilità sopravvenute.
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