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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3355/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 16/09/2021 che aveva confermato le condanne di primo grado: Manzari per il reato ex art. 612 c.p. in danno di Girolama Fanelli; Pasquino per reati vari (art. 660, 582, 612, 635 c.p.) in danno di Girolama e Antonio Fanelli. I motivi esposti sono due: (1) per Pasquino si denuncia una mancata correlazione tra motivazione e dispositivo rispetto alla concessione della sospensione condizionale della pena (il dispositivo non concede il beneficio mentre la motivazione sembrerebbe prevederlo); (2) si censura la decisione perché fondata su dichiarazioni non convergenti e prive di riscontri estrinseci delle persone offese, senza adeguati riscontri e nonostante fosse acquisito l'interrogatorio della Manzari e nonostante la difesa abbia rinunciato all'esame di testi a discarico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta infondatezza: la decisione di appello ha autonomamente valutato e respinto la richiesta di sospensione condizionale, assorbendo la statuizione di primo grado, e non emergeva alcun elemento da cui dedurre un errore tra dispositivo e motivazione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per mancanza di specificità e manifesta infondatezza: ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate circa credibilità e attendibilità intrinseca; in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio se non per vizio della motivazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'Appello di Bari.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma del reato per il quale è stata condannata Manzari; la Corte ha confermato la responsabilità ritenendo adeguata la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa.

  • art. 660 cod. pen.

    Norma relativa a illecito per cui è stato condannato Pasquino; richiamata nella descrizione dei capi d'imputazione.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma relativa al reato di lesioni per la quale Pasquino è stato condannato; confermata la valutazione di responsabilità.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma relativa al reato di violenza privata per la quale è stata emessa condanna (capo F); confermata dalla Corte.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena: censura sulla presunta discrepanza fra dispositivo e motivazione è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello ha autonomamente deciso di non concedere il beneficio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti con cui sono redatti i motivi di ricorso per cassazione (vincoli di specificità e limiti di impugnazione).

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che le regole di cui a tale norma non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono fondare la condanna se adeguatamente motivate.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: non è consentita in cassazione una rivalutazione del significato della prova se non per vizi specifici della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata per precisare che l'inammissibilità impedisce di far emergere cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) nella cassazione.

  • art. 541 cod. proc. pen. e D.P.R. 30/05/2002, n. 115, art. 110

    Chiariscono la competenza della Corte di cassazione a pronunciare la condanna generica dell'imputato al pagamento delle spese dovute alle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione successiva spettante al giudice dell'esecuzione o del rinvio.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nel procedimento.

Massime di principio

  • In caso di apparente contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza prevale il dispositivo, ma la motivazione può essere rilevante se contiene elementi che dimostrano l'errore del dispositivo; tuttavia la mera discrepanza non è sufficiente se la decisione di grado successivo (es. appello) ha deciso autonomamente la questione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate quanto a credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, costituire base sufficiente per la condanna anche in assenza di riscontri esterni; il giudice deve però spiegare con rigore perché ritiene quelle dichiarazioni attendibili.
  • In cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito probatorio: il controllo è limitato alla correttezza e completezza della motivazione e all'assenza di vizi di diritto o di motivazione che incidano sulla fondatezza della decisione.
  • La rinuncia della difesa ad esaminare testi a discarico o il silenzio dell'imputato non comportano automaticamente una valutazione negativa; il giudice può legittimamente osservare che non sono emersi elementi alternativi idonei a scalfire l'impianto probatorio.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per carenza di specificità il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni accessorie (es. somma alla Cassa delle ammende); inoltre non è possibile, con un ricorso inammissibile, far emergere cause di non punibilità sopravvenute.

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