Cassazione Penale, Ordinanza n. 37265/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per un fatto qualificato ai sensi dell'art. 609-quinquies c.p. Sostiene, con un primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e alla sua qualificazione giuridica: deduce che la distanza tra la finestra da cui si trovava e il luogo in cui si trovava la persona offesa sarebbe stata tale da richiedere un ingrandimento fotografico 60x, circostanza che escluderebbe la presenza fisica del minore, ritenuta necessaria per la configurabilità del fatto; aggiunge di non aver avuto l'intenzione di richiamare l'attenzione della persona offesa mentre si denudava e si masturbava. Con il secondo motivo lamenta una erronea qualificazione giuridica del fatto, ma in sostanza reitera la doglianza di insussistenza del fatto già svolta nel primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che vi era una doppia conforme affermazione di responsabilità e che i motivi si risolvevano in questioni di fatto e nella richiesta di una diversa lettura del compendio istruttorio, già valutato in modo concorde dai giudici di merito. Osserva inoltre che il ricorso riproduceva sostanzialmente le censure già respinte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la reiterazione delle condotte nel tempo, le confidenze della persona offesa alla madre, la descrizione della condotta e il rinvenimento in casa dell'imputato di oggetti ritenuti funzionali alla realizzazione del fatto. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato contestato e oggetto della doglianza sulla qualificazione giuridica
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'onere delle spese processuali e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende
richiamato solo nella clausola finale di anonimizzazione dei dati identificativi del provvedimento
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una doppia conforme condanna, si limiti a proporre questioni di merito o una diversa ricostruzione del fatto, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Sono non specifici e quindi apparenti i motivi di ricorso che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese, perché non assolvono la funzione propria dell'atto di impugnazione di critica argomentata alla decisione.
- Quando la Corte di merito ha già esaminato e confutato le censure difensive con una motivazione puntuale, il ricorso per cassazione deve misurarsi con tali argomentazioni; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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