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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06674/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il condannato aveva chiesto l'ammissione all'affidamento terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato definitivamente l'istanza, rilevando che l'interessato, già ammesso provvisoriamente alla misura alternativa, era poi stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti e si era visto revocare la misura extramuraria dal Magistrato di sorveglianza. Il ricorso per cassazione proponeva un unico motivo, qualificabile come totalmente di fatto, prospettando una lettura alternativa delle circostanze già valutate dal giudice di merito, in particolare contestando la valorizzazione della gravità indiziaria dei fatti ascritti e la riduzione di rilievo attribuita alla relazione UEPE, ritenuta dal ricorrente più favorevole all'accesso al trattamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto si risolvesse in una richiesta di diversa valutazione del materiale fattuale già scrutinato nei gradi di merito, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione impugnata sia adeguata e логicamente coerente. È stato quindi confermato il rigetto dell'istanza di affidamento terapeutico; al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    L'affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche richiede una complessa prognosi favorevole circa il probabile successo del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'idoneità del trattamento a favorire il reinserimento sociale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice deve compiere una valutazione prognostica complessa e globale, che tenga conto sia della pericolosità del condannato sia della concreta attitudine del programma terapeutico a conseguire il reinserimento sociale e a prevenire la recidiva.
  • La scelta tra le misure alternative alla detenzione, quando richieda una prognosi positiva del percorso trattamentale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze fattuali già esaminate dai giudici di merito, senza denunciare reali vizi di legittimità.
  • La relazione dell'UEPE e gli altri elementi favorevoli all'istanza possono essere valutati dal giudice di merito con apprezzamento discrezionale, anche quando risultino riferiti a un periodo di osservazione limitato, purché la motivazione dia conto in modo sufficiente del bilanciamento con la gravità delle condotte contestate.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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