Cassazione Civile, Ordinanza n. 11615/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nel fascicolo informatico. Ha quindi condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Torino, ma la parte ricorrente non ha depositato il ricorso nel fascicolo informatico entro i termini prescritti. Dalla relata della Corte emerge che il ricorso non risultava depositato; per tale ragione la Corte ha rilevato l'improcedibilità del ricorso. La pronuncia richiama il principio per cui, quando il ricorso è improcedibile per mancato deposito nel fascicolo informatico, non è consentito esaminarne il contenuto neppure per valutarne l'eventuale inammissibilità. Conseguentemente, la Corte ha disposto la condanna alle spese e ha attestato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il mancato deposito del ricorso determina l'improcedibilità del giudizio di cassazione.
artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.
il ricorso deve risultare depositato nel fascicolo informatico; in difetto, l'atto non può essere esaminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto
la declaratoria di improcedibilità integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nel fascicolo informatico nei termini di legge comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è improcedibile per difetto di deposito, la Corte non può esaminarne il contenuto neppure ai fini di una possibile declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'attestazione per il raddoppio del contributo unificato.
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