Cassazione Penale, Ordinanza n. 29078/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale per detenzione e cessione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. In particolare, hanno censurato la motivazione per contraddittorietà e illogicità nella parte in cui i giudici di merito avevano escluso la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere considerata meno grave alla luce delle concrete modalità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati perché riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione coerente e adeguata. Ha valorizzato il principio per cui la lieve entità va valutata globalmente, considerando sia i dati dell'azione sia quelli relativi alla sostanza. Nel caso concreto, la motivazione di merito era ritenuta corretta perché aveva considerato non solo il dato quantitativo della cocaina, ma anche la sua idoneità a ricavarne 79 dosi e l'organizzazione stabile dell'attività di spaccio, svolta presso abitazione e garage trasformati in una struttura di confezionamento e distribuzione. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Norma base incriminatrice per la detenzione/cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, confermata nella qualificazione giuridica del fatto.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici della fattispecie concreta, non riducibile al solo peso della sostanza.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Richiamata per il principio secondo cui la lieve entità va apprezzata mediante una valutazione complessiva degli indici della condotta e dell'oggetto materiale del reato.
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018
Richiamata per il principio secondo cui l'offensività concreta della detenzione a fini di spaccio si desume anche dal principio attivo e dal numero di dosi ricavabili.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, il giudice deve compiere una valutazione globale della concreta offensività della condotta, considerando congiuntamente modalità dell'azione, mezzi impiegati, circostanze del fatto, quantità e qualità della sostanza.
- La lieve entità non può essere affermata o esclusa in base al solo dato ponderale della droga, dovendosi verificare anche il principio attivo, il numero delle dosi ricavabili e la capacità effettiva di diffusione sul mercato.
- Quando la motivazione di merito esamina in modo puntuale sia i dati quantitativi sia l'organizzazione stabile dell'attività di spaccio, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le medesime censure già esaminate in appello è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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