Cassazione Penale, Ordinanza n. 22152/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per il reato di evasione pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo ha condannato per evasione. L'unico motivo investe il giudizio di responsabilità, ma viene ritenuto inammissibile perché ripropone in sostanza censure già esaminate dai giudici di merito, mira a una nuova valutazione delle risultanze probatorie ed è inoltre generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato indirettamente dal riferimento al reato di evasione; la decisione non ne approfondisce il contenuto, ma presuppone la condanna per evasione.
Presupposto per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito e che miri, in realtà, a una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura del compendio probatorio, se la doglianza non individua specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito.
Come è indicizzato
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