Cassazione Penale, Sentenza n. 7097/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Davydyuk: impugna per insufficiente motivazione sui motivi di appello, deducendo difetto di dolo (sostiene di aver solo prospettato che il contenuto dello zaino potesse essere illecito senza avere cognizione) e chiede la riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (ipotesi lieve). Fabbri: quattro motivi di ricorso: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione fra imputazione e sentenza rispetto all'aggravante delle "più persone riunite"; (2) errore sulla consumazione del reato e sull'esistenza del profitto (le cambiali in lire sarebbero prive di valore dal 1/1/2002); (3) inesistenza dell'aggravante delle più persone riunite poiché la presenza del coautore (Maggi) non avrebbe incrementato l'intimidazione né sarebbe stata causalmente rilevante; (4) vizio di motivazione nel negare le attenuanti generiche (si lamentano assenza di modalità particolarmente vessatorie, trascorso tempo, esiguità del danno e il fatto che le cessioni di stupefacenti siano prescritte).
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati respinti. Per Davydyuk la Corte di cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che ha dedotto il dolo eventuale dalla circostanza che il ricorrente, ventenne, ha accettato di trasportare un pacco contenente circa 2.500 pasticche verso una zona estiva ad alta domanda di stupefacenti, rappresentandosi la probabilità che si trattasse di droga. Anche l'assenza della qualificazione come "ipotesi lieve" è stata ritenuta non fondata alla luce della quantità e del contesto organizzato. Per Fabbri la Corte ha dichiarato inammissibili alcuni motivi perché nuovi in cassazione o non proposti in appello; ha comunque respinto le censure nel merito: la presenza comprovata di un coautore giustifica l'aggravante delle più persone riunite (natura oggettiva della circostanza); le cambiali in lire sono comunque valutabili come riconoscimento di debito/profitto aggredibile in giudizio; le attenuanti generiche sono state negate in ragione del quadro complessivo (curriculum criminale, modalità e rapporti con la vittima). La richiesta del Procuratore generale di annullamento senza rinvio per Fabbri (per prescrizione se esclusa l'aggravante) non è stata accolta perché l'aggravante è stata ritenuta sussistente.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La Corte ha valutato i criteri dell'art. 73, comma 5 per escludere l'ipotesi lieve: ha ritenuto prevalenti la quantità della sostanza e il contesto organizzato, non emergendo indici tali da considerare la condotta di minima lesività.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Richiamata nella discussione sulla qualità della sostanza e sulla valutazione delle aggravanti; il primo giudice aveva escluso l'aggravante relativa alla qualità dello stupefacente, ma la Corte d'appello ha comunque confermato la gravità complessiva.
La Corte ha rilevato che l'eccezione di violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza proposta in cassazione era nuova e inammissibile perché non dedotta tempestivamente nei gradi precedenti.
cod. proc. pen., art. 606, comma 3
Rilevata l'inammissibilità di censure in cassazione introdotte per la prima volta con il ricorso, in particolare su temi di fatto che non erano stati oggetto dell'appello.
DL 25 settembre 2001, n. 350, art. 1, comma 3 (conv. L. 23 novembre 2001, n. 409)
"a decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito"
La Corte ha chiarito che, pur essendo invalido il titolo cambiario in lire emesso dopo tale data, esso può comunque costituire riconoscimento di debito/chirografo valutabile come profitto del reato: la minaccia costituiva imposizione della sottoscrizione e quindi conseguimento di un diritto di credito aggredibile.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36698/2012 e altre)
Richiamati precedenti che affermano che l'idoneità intimidatoria della condotta è valutata su circostanze oggettive e non richiede l'effettiva intimidazione della vittima; da ciò deriva che l'aggravante per più persone ha natura oggettiva e non richiede la prova dell'effetto psicologico sulla persona offesa.
Cassazione civile, Sez. 6, 19/07/2017, n. 17850
Richiamata per il principio secondo cui un titolo cambiario invalido può assumere efficacia di riconoscimento di debito e dunque essere fatto valere in giudizio salvo che il debitore provi l'inesistenza del rapporto.
Sentenza "Murolo" (Sezioni Unite, 2018)
Richiamata come parametro per l'analisi complessiva degli elementi ai fini della valutazione dell'ipotesi lieve; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito hanno svolto adeguata valutazione e che il ricorrente non ha indicato elementi mancanti.
Massime di principio
- Il dolo eventuale può essere desunto logicamente dalla accettazione di rischi evidenti: chi accetta di trasportare un pacco volumetricamente compatibile con un ingente numero di pasticche verso un contesto noto per consumo di droga si può rappresentare la probabilità che si tratti di stupefacente e risponde anche di dolo eventuale.
- L'ipotesi lieve ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva e la mera quantità non è necessariamente decisiva, ma contesto organizzato e consistente numerico-qualitativo della sostanza ostano alla configurazione della minima offensività.
- L'aggravante "delle più persone riunite" ha natura oggettiva: non è necessario dimostrare che la vittima abbia effettivamente esperito maggiore timore per la presenza di più soggetti; conta l'idoneità oggettiva della condotta intimidatoria e la partecipazione concreta dei più soggetti al fatto.
- In cassazione sono inammissibili le censure nuove non già proposte nei gradi precedenti; questioni di fatto non dedotte in appello difficilmente possono essere esaminate in sede di legittimità.
- Titoli di credito emessi in valuta ormai non più lecita (es. cambiali in lire dopo il divieto) possono comunque essere valutati come riconoscimento di debito: la loro sottoscrizione coattiva può costituire profitto estorsivo se configurabile un diritto di credito azionabile.
- La prescrizione può essere rilevante solo se il motivo che ne invoca l'effetto sia posto e provato efficacemente; inoltre l'eventuale prescrizione di reati connessi non impedisce che i giudici considerino le condotte prescritte come antecedenti causali ai fini della valutazione complessiva (es. gravità, determinazione della pena).
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