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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1954/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Modena che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto del G.I.P. che disponeva il sequestro preventivo dell'autovettura FIAT 500 ABARTH (targa FV163DF) in relazione al reato di truffa. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 321 c.p.p., sostenendo l'improcedibilità per carenza di condizione di procedibilità: il Tribunale avrebbe riconosciuto l'estraneità del ricorrente al delitto e la sua proprietà sul veicolo, ma avrebbe comunque mantenuto il sequestro ritenendo sussistente una contestazione sulla proprietà da devolvere al giudice civile (art. 321, comma 8). Inoltre il ricorrente contesta l'identificazione della persona offesa (sostenendo che la vera parte lesa sia il figlio Marton Christopher e non la madre Zaccarini Monia) e afferma che non esiste una controversia reale sulla proprietà dell'autovettura essendo la compravendita trascritta regolarmente al PRA.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi poiché il Tribunale aveva correttamente valutato, dagli atti e dalla querela, l'esistenza di una potenziale e seriamente fondata contestazione sulla proprietà del veicolo tra la persona offesa (che ha espresso interesse al recupero del bene nella querela) e il ricorrente, rendendo necessaria la devoluzione della questione al giudice civile e il mantenimento del sequestro in attesa della decisione civile. La Corte ha altresì precisato che la titolarità della querela in materia di truffa può spettare sia al soggetto materialmente defraudato sia al proprietario del bene, anche con possibile coesistenza di più soggetti passivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    L'art. 321 c.p.p., e in particolare il comma 8, consente al giudice penale di rimettere al giudice civile la decisione sulla controversia relativa alla restituzione delle cose sequestrate quando la proprietà sia contestata; il tribunale non ha discrezionalità nel mantenere il sequestro se valuta sussistente una contestazione fondata, dovendo rimandare il giudizio alla sede civile.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    L'art. 263, comma 3 stabilisce che, in caso di controversia sulla proprietà nel procedimento di dissequestro, la decisione va devoluta al giudice civile competente in primo grado, mantenendo il sequestro nel frattempo; la norma presuppone che la controversia possa essere anche non ancora pendente ma comunque esistente negli atti.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Analogamente all'art. 263, l'art. 324, comma 8 prevede che, quando occorra disporre il dissequestro ma la proprietà è contestata, il giudice penale rimetta la questione al giudice civile mantenendo il sequestro fino alla decisione civile.

  • art. 948 c.c.

    Riferimento alla rei vindicatio come titolo di pretese restitutive: la Corte ha ritenuto che la querela e la richiesta di punizione possano tradursi anche in una pretesa restitutoria riconducibile ai rimedi di diritto civile (es. azione di reintegrazione della proprietà), giustificando la devoluzione della questione al giudice civile.

Massime di principio

  • Il giudice penale può mantenere il sequestro e rimettere la controversia sulla proprietà al giudice civile anche in assenza di una lite civile già instaurata, quando dagli atti emerga una contestazione reale e fondata sulla titolarità del bene.
  • La valutazione della sussistenza della contestazione sulla proprietà è un esame di merito che deve emergere dagli atti e non può basarsi su mere ipotesi; il giudice penale deve verificare la consistenza effettiva o potenziale della controversia prima di devolverla al civile.
  • In caso di reato di truffa possono coesistere più soggetti lesi: sia chi è materialmente defraudato del bene sia il proprietario legale; entrambi hanno legittimazione a presentare querela in relazione al danno subito.
  • Il corretto rimedio per chi ritiene illegittimo il mantenimento del sequestro, laddove sussista una contestazione sulla proprietà, è rivolgersi al giudice civile per la decisione sulla titolarità del bene; il giudice penale non ha discrezionalità di dissequestrare quando la controversia risulti fondata.
  • Un accertamento di estraneità del terzo acquirente al reato non preclude la possibilità di mantenere il sequestro se permangono dubbi sulla legittima titolarità del bene tra le parti civili.

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