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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25972/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso proposto contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, emesso ai sensi dell'art. 103 c.p., con cui l'interessato era stato dichiarato delinquente abituale e sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro per un anno. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., deduceva violazione dell'art. 679 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il procedimento sarebbe stato avviato in modo anomalo sulla base di una segnalazione dei Carabinieri, che la misura non sarebbe stata adottabile mentre pendeva un procedimento penale per altri fatti e che mancava una corretta valutazione dell'attuale pericolosità sociale. La Corte rileva però che le censure riproponevano questioni già esaminate e risolte dal giudice di merito e si risolvevano in doglianze di merito non consentite in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sorveglianza sia quanto alla legittimità dell'avvio del procedimento, la segnalazione dei Carabinieri valendo solo a sollecitare i poteri officiosi del magistrato di sorveglianza, sia quanto alla possibilità di adottare il provvedimento nonostante la pendenza di un diverso procedimento penale, poiché non esiste una riserva in favore del giudice della cognizione e la competenza del magistrato di sorveglianza sui fatti già definitivamente accertati è inderogabile. Ha inoltre giudicato congrua e immune da vizi la motivazione sull'attuale pericolosità del soggetto, perché basata su elementi di fatto valutati in modo logico ed esaustivo. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 103 c.p.

    norma posta a base del provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha dichiarato il soggetto delinquente abituale e gli ha applicato la misura di sicurezza della casa di lavoro.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto come parametro di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotto come parametro di ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 679 c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente per contestare la legittimità del procedimento di sorveglianza; la Corte esclude la violazione ritenendo corretto l'avvio officioso del procedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, una segnalazione della polizia giudiziaria o di altri organi non equivale necessariamente a una proposta vincolante, potendo costituire mero impulso per l'esercizio dei poteri officiosi del magistrato di sorveglianza.
  • La pendenza di un procedimento penale per fatti diversi non impedisce di per sé l'adozione di un provvedimento di sorveglianza o di misura di sicurezza, quando la decisione si fondi su fatti già irrevocabilmente accertati; in tale ambito, la competenza del magistrato di sorveglianza resta inderogabile.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvano in una mera rivalutazione del merito o in un dissenso rispetto alla valutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice di sorveglianza, quando la motivazione impugnata sia logica, completa e immune da fratture.
  • La valutazione dell'attuale pericolosità sociale è insindacabile in cassazione se sorretta da un apparato motivazionale esaustivo e fondato su elementi fattuali coerentemente apprezzati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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