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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14031/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un erede di un militare italiano catturato dalle truppe tedesche e internato ad Amburgo ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma lo Stato estero e il Ministero competente chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal dante causa, anche ai sensi dell’art. 43 del d.l. n. 36/2022. Il Tribunale di Roma ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Trento ritenendo che, in base all’art. 25 c.p.c. e alle norme di contabilità pubblica, il forum destinatae solutionis corrispondesse al luogo della tesoreria provinciale competente per il pagamento. Riassunta la causa a Trento, l’attore ha eccepito a sua volta l’incompetenza di quel giudice sostenendo che, per le controversie rientranti nell’art. 43 del d.l. n. 36/2022 e secondo un precedente di legittimità, la competenza dovesse radicarsi a Roma. Il Tribunale di Trento ha però nuovamente declinato la competenza in favore di Roma, senza sollevare d’ufficio il conflitto ex art. 45 c.p.c. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento necessario di competenza, lamentando che il secondo giudice, dopo la prima declinatoria, non poteva limitarsi a una nuova declinatoria ma doveva investire d’ufficio la Cassazione con il conflitto di competenza; pur chiedendo in sostanza la conferma della competenza di Roma, ha censurato il percorso processuale seguito dal Tribunale di Trento.

La decisione

La Corte ha accolto l’impostazione solo in parte sotto il profilo processuale, ma ha escluso che l’errore del Tribunale di Trento potesse essere sanato con l’attribuzione della competenza al Tribunale di Roma. Ha affermato che, dopo la prima declinatoria del Tribunale di Roma e la riassunzione davanti al Tribunale di Trento, la questione di competenza poteva essere rimessa alla Cassazione solo mediante regolamento di competenza oppure mediante conflitto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; poiché il Tribunale di Trento non ha esercitato tale potere e le parti non avevano proposto regolamento contro la prima declinatoria, la competenza si è ormai radicata davanti al giudice della riassunzione, cioè al Tribunale di Trento. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Trento e ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione della causa, senza provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 25 c.p.c.

    Richiamato dal primo giudice per individuare il foro competente secondo il criterio del forum destinatae solutionis in materia di pagamento dovuto dalla pubblica amministrazione.

  • art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n. 79

    Richiamato dall'attore come base della pretesa risarcitoria per i danni da crimini di guerra e come parametro per la competenza territoriale della controversia.

  • art. 44 c.p.c.

    È la regola del consolidamento della competenza a seguito della riassunzione quando non venga proposto regolamento; opera come regola generale rispetto all'eccezione del conflitto ex art. 45 c.p.c.

  • art. 45 c.p.c.

    È il rimedio esclusivo per rimettere in discussione la competenza dopo la prima declinatoria; il giudice della riassunzione deve eventualmente sollevare d'ufficio il conflitto e non può limitarsi a una nuova declinatoria. La possibilità di attivarlo è però soggetta a preclusioni processuali.

  • art. 38, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che, dopo la riforma, il potere di elevare il conflitto da parte del giudice della riassunzione soggiace alle preclusioni previste dalla norma.

  • art. 183 c.p.c.

    Citato in relazione al regime previgente delle preclusioni sulla rilevazione del conflitto di competenza dopo la riforma del 1990.

Massime di principio

  • Dopo una prima declinatoria di competenza, il giudice davanti al quale la causa è riassunta non può semplicemente emettere una nuova declinatoria se ritiene di non essere competente per materia o territorio inderogabile: il rimedio corretto è l'elevazione del conflitto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.
  • Se, dopo la prima declinatoria, nessuna delle parti propone regolamento di competenza e il giudice della riassunzione non solleva conflitto d'ufficio, la competenza si radica in via definitiva davanti a quel giudice per effetto dell'art. 44 c.p.c.
  • Il meccanismo degli artt. 44 e 45 c.p.c. consente un solo 'rimpallo' della questione di competenza: il sistema non ammette reiterate declinatorie successive che riaprano indefinitamente la contestazione della competenza.
  • Il regolamento di competenza investe la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, anche prescindendo dai limiti del contenuto dell'ordinanza impugnata, ma non può superare le preclusioni già maturate per mancata proposizione del conflitto o del regolamento contro la prima declinatoria.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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