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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26230/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia origina da un giudizio promosso dalla società proprietaria di un posto barca per ottenere il rilascio del bene e il risarcimento dei danni nei confronti della società che lo deteneva. Dopo varie fasi di merito e un primo giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha condannato la socia illimitatamente responsabile della società originariamente convenuta al pagamento della somma liquidata a titolo di danni e delle spese di tutti i gradi, liquidando le spese secondo il d.m. n. 55 del 2014. La socia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge sulla liquidazione delle spese: ha sostenuto, da un lato, che per i due giudizi di merito si sarebbe dovuto applicare il d.m. n. 127 del 2004 e non il d.m. n. 55 del 2014; dall'altro, che per il giudizio di cassazione e per quello di rinvio lo scaglione di valore avrebbe dovuto essere individuato sulla base del solo importo deciso in rinvio, pari a euro 44.767,14, e non dell'intero valore della causa. La società proprietaria ha resistito proponendo ricorso incidentale, sostenendo invece che la liquidazione delle spese era troppo bassa: secondo essa, in primo grado erano state cumulate due domande, una di rilascio del posto barca e una di risarcimento danni, con conseguente valore complessivo della causa ben più elevato e applicazione di uno scaglione superiore per la liquidazione dei compensi.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il ricorso principale, limitatamente alla censura relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio. Ha ritenuto infondate le doglianze relative ai due giudizi di merito, confermando l'applicazione del d.m. n. 55 del 2014 perché la liquidazione era avvenuta dopo la sua entrata in vigore, e ha rigettato la censura sulle spese del giudizio di cassazione, perché in quella fase era in discussione l'intero credito originariamente liquidato. Ha invece accolto la doglianza relativa al giudizio di rinvio, affermando che, per questa sola fase, il valore andava commisurato all'importo effettivamente liquidato in rinvio, cioè euro 44.767,14, con conseguente applicazione dello scaglione da euro 26.000 a euro 52.000. Ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo corretta la liquidazione del giudice di rinvio quanto allo scaglione complessivo, poiché la domanda di rilascio del posto barca, connessa alla domanda risarcitoria, rendeva la causa complessivamente di valore indeterminabile o comunque non riducibile allo scaglione più alto invocato. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle spese del giudizio di rinvio e, decidendo nel merito, ha rideterminato tali spese in euro 7.200 per compensi, oltre esborsi, spese generali e accessori; ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta come norma processuale di cui si lamentava la violazione in relazione alla liquidazione delle spese.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese processuali e loro liquidazione secondo soccombenza.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Applicabile alle liquidazioni giudiziali effettuate dopo la sua entrata in vigore, anche se l'attività svolta si riferisce a giudizi iniziati in epoca anteriore; per il giudizio di rinvio il valore va determinato in base alla somma attribuita e non a quella domandata.

  • d.m. 20 luglio 2012, n. 140

    Richiamato come antecedente normativo nel principio delle Sezioni Unite sulla applicazione dei nuovi parametri alle liquidazioni intervenute dopo l'entrata in vigore della modifica.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, comma 1

    Nei giudizi per pagamento di somme e liquidazione di danni, il valore si determina in base alla somma attribuita e non a quella domandata; tale criterio è stato applicato al giudizio di rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito processuale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Quando la liquidazione delle spese processuali interviene dopo l'entrata in vigore di nuovi parametri forensi, si applica la normativa vigente al momento della liquidazione, anche se l'attività difensiva si è svolta sotto il regime precedente.
  • Nel giudizio di cassazione e, più in generale, nella fase di rinvio, il valore della causa va individuato con riferimento all'oggetto effettivamente devoluto a quel giudizio; se in cassazione è ancora controverso l'intero credito, il riferimento resta il valore complessivo della pretesa originaria.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme o la liquidazione di danni, ai fini della tariffa applicabile al giudizio di rinvio il valore deve essere determinato sulla somma effettivamente attribuita dal giudice, non su quella originariamente domandata.
  • Il cumulo di una domanda di rilascio o di altra domanda di contenuto non agevolmente determinabile con una domanda risarcitoria può incidere sulla qualificazione complessiva del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.
  • La determinazione dello scaglione di valore ai fini del compenso professionale deve essere coerente con il perimetro decisionale concreto di ciascun grado o fase del giudizio; l'errore nello scaglione comporta cassazione limitatamente alla voce di spesa interessata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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