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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13211/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP per detenzione di cocaina destinata a un uso non esclusivamente personale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo di avere collaborato in modo utile. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata disapplicazione della recidiva contestata. La Suprema Corte ha ritenuto le censure meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, comunque manifestamente infondate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la motivazione della Corte di appello sul diniego dell'attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 era congrua, poiché non risultava una collaborazione dell'imputato idonea a evitare ulteriori conseguenze del reato: le dichiarazioni erano tardive, generiche e prive di indicazioni precise su destinazione della sostanza, fornitori e soggetto indicato come committente. Quanto alla recidiva, la motivazione è stata ritenuta coerente e sufficiente, valorizzando due precedenti specifici e ravvicinati, il fallimento dell'affidamento in prova e la dimostrata proclività a delinquere. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguiti le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    detenzione, per destinazione ad uso non esclusivamente personale, di sostanza stupefacente di tipo cocaina

    richiama la fattispecie incriminatrice applicata al caso concreto di detenzione di cocaina destinata a uso non esclusivamente personale.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990

    l'attenuante richiede una collaborazione apprezzabile dell'imputato idonea a evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze; dichiarazioni tardive e generiche non bastano.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già compiutamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
  • L'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 non può essere riconosciuta in presenza di mere dichiarazioni tardive e generiche dell'imputato, se non emergono dati concreti e utili a impedire ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa.
  • La collaborazione rilevante ai fini dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 deve essere concreta, specifica e idonea a fornire indicazioni utili sulla filiera illecita o sui soggetti coinvolti; indicazioni vaghe o incomplete non sono sufficienti.
  • La valutazione sulla recidiva è sorretta da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza precedenti specifici e ravvicinati, nonché elementi sintomatici della persistente inclinazione a delinquere e del mancato effetto rieducativo di precedenti interventi trattamentali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice deve applicare l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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