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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1822/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Enna che aveva annullato, in parte, il decreto di sequestro preventivo relativo ai capi 14 e 15 (entrambi connessi al reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.). Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nell'escludere l'autoriciclaggio avendo ritenuto inesistente il concorso nel reato presupposto (frode fiscale per emissione di fatture per operazioni inesistenti): il PM afferma che l'art. 9 d.lgs. 74/2000 (deroga al divieto di concorso di persone nel reato) non troverebbe applicazione nel caso in cui la stessa persona cumuli la qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice delle fatture, e che tale cumulo si sarebbe verificato in capo a Lo Faro; pertanto sarebbe configurabile sia il reato tributario sia l'autoriciclaggio. Il ricorso è stato censurato dal Tribunale per carenza di prova del cumulo delle qualità e, in sede di cassazione, è stato rilevato che il ricorrente non ha indicato elementi fattuali o giuridici specifici che dimostrino l'applicabilità del principio richiamato, violando i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.1 lett. c) c.p.p.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. In primo luogo il ricorso è ritenuto generico perché non individua concretamente gli elementi fattuali e giuridici che giustificherebbero l'applicazione del principio dedotto. In secondo luogo la tesi del Procuratore risulta manifestamente infondata perché, secondo quanto evidenziato in requisitoria dal Procuratore generale, non risulta pacifico il cumulo delle qualità (emittente e utilizzatore) in capo a Lo Faro; anzi dagli atti emergerebbe che le fatture sono state emesse da terzi e utilizzate per consentire l'evasione dalla società Spazio Casa s.r.l., con ruoli distinti. Conseguentemente la Corte conferma l'inammissibilità del ricorso (ordinanza pronunciata il 17/12/2024), mantenendo l'effetto dell'ordinanza del Tribunale che aveva annullato il sequestro limitatamente ai capi contestati.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 2

    Articolo richiamato come norma di riferimento per i delitti tributari; nella motivazione è indicato quale possibile reato presupposto rispetto all'autoriciclaggio, ma la sua concreta applicazione nel caso è stata censurata per mancanza di prova del cumulo di ruoli

  • decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 8

    Indicato come disposizione relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, considerata dal PM come reato presupposto dell'autoriciclaggio; la Corte ha ritenuto che non sia pacifico che il ricorrente abbia concorso in questo reato

  • decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 9

    Riconosciuta in sentenza come la norma che contiene una disciplina derogatoria sul concorso di persone nel reato. Il PM sosteneva che la deroga non si applichi quando la stessa persona cumuli le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice; la Corte ha ritenuto che tale ricostruzione non sia stata provata e che la contestazione fosse generica

  • decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 10

    Richiamato nell'ambito delle contestazioni tributarie indicate nell'ordinanza impugnata, senza ulteriore sviluppo interpretativo nella motivazione della cassazione

  • codice penale, art. 648-ter.1

    Norma che punisce l'autoriciclaggio; i capi 14 e 15 erano rubricati in relazione a questo articolo, ma la configurabilità del reato è stata esclusa dal Tribunale e la cassazione ha ritenuto inammissibile l'impugnazione del PM data la genericità delle censure

  • codice penale, art. 512-bis

    Richiamato nell'atto di imputazione originario (reati tributari connessi), senza specifiche interpretazioni ulteriori nella decisione

  • codice penale, art. 648-bis

    Richiamato tra le norme penali contestate nella fase preventiva, senza approfondimenti specifici nella motivazione della cassazione

  • codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. c)

    Richiamato dalla Corte quale requisito formale: il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto della censura; il ricorso del PM è stato ritenuto aspecifico perché non ha indicato gli elementi che giustificassero la censura, rendendo impossibile l'esame del motivo

Massime di principio

  • La deroga prevista dall'art. 9 d.lgs. 74/2000 (relativa al concorso di persone nei reati tributari) va applicata solo laddove sia dimostrato in modo chiaro e specifico il cumulo, in capo alla stessa persona, delle qualità di emittente e di utilizzatore/amministratore della società; non è sufficiente un'affermazione apodittica.
  • Per sostenere la sussistenza dell'autoriciclaggio quando il reato presupposto è un delitto tributario (es. emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) è necessario fornire elementi di fatto concreti che dimostrino la partecipazione dell'indagato sia al reato presupposto sia alle operazioni di reimpiego.
  • In sede di impugnazione in Cassazione (art. 581 c.1 lett. c) c.p.p.) i motivi devono essere specifici e motivati: il difetto di specificità comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel vaglio dei sequestri preventivi collegati a reati tributari e a autoriciclaggio, il giudice richiede un chiaro nesso tra i beni sottoposti a sequestro, i fatti contestati e la posizione soggettiva dell'imputato; l'assenza di prova del ruolo effettivo dell'indagato può escludere la configurabilità dell'autoriciclaggio.
  • Quando le fatture sono emesse da soggetti terzi e risultano utilizzate da una società per l'evasione, va valutata attentamente la distinzione tra emittente e utilizzatore: la sola apparenza di collegamento non basta a dimostrare il cumulo delle qualità necessarie per elidere la deroga di cui all'art. 9.

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