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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13119/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo tra una società conduttrice e la società locatrice. La conduttrice riferisce di aver ricevuto intimazione di sfratto per morosità, decreto ingiuntivo esecutivo per il pagamento di una somma rilevante e atto di precetto; ha quindi proposto opposizione avverso entrambi gli atti. In primo grado, dopo una rinnovazione della notificazione autorizzata ex art. 291 c.p.c. per mancata costituzione della convenuta, l'opposizione è stata rigettata. In appello, il giudice ha accolto il gravame incidentale della locatrice e ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo tardiva la costituzione dell'opponente: secondo la Corte territoriale, poiché nell'atto di opposizione era stato fissato un termine a comparire inferiore a 90 giorni, operava il termine dimidiato di 5 giorni per la costituzione previsto dall'art. 165 c.p.c., con decorrenza dalla prima notificazione dell'atto e non da quella rinnovata. La società conduttrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 291 c.p.c., sostenendo che il termine per la costituzione del convenuto/opposto avrebbe dovuto decorrere dalla notificazione rinnovata e non dalla notificazione invalida; secondo, violazione dell'art. 1592 c.c., deducendo il diritto all'indennità per addizioni apportate all'immobile e assentite dalla locatrice.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi perché ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente, pur avendo indicato che la sentenza impugnata era stata notificata, non aveva depositato la relata di notificazione della sentenza stessa ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Tale omissione rende improcedibile il ricorso quando la notificazione della sentenza è dedotta dalla parte. La Corte ha escluso che potesse operare il diverso principio che consente la procedibilità se dal ricorso risultino comunque la data di pubblicazione della sentenza e quella di notificazione del ricorso, poiché nel caso concreto il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c. Ha inoltre escluso la ricorrenza delle ulteriori condizioni ostative all'improcedibilità individuate dalle Sezioni Unite. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    La ricorrente lo invoca per sostenere che, in caso di rinnovazione della notificazione dell'atto di opposizione, il termine per la costituzione debba decorrere dalla notificazione rinnovata e non da quella invalida originaria.

  • art. 165 c.p.c.

    La Corte territoriale vi ha ricondotto il termine dimidiato di cinque giorni per la costituzione, ritenendo tardiva la costituzione dell'opponente sulla base della notificazione originaria dell'atto.

  • art. 1592 c.c.

    La ricorrente lo richiama per rivendicare l'indennità per le addizioni eseguite sull'immobile locato e assentite dalla locatrice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma di riferimento del primo motivo di ricorso, qualificato come denuncia di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di riferimento del secondo motivo di ricorso, prospettato come violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la notificazione è dedotta dalla parte, determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento della Corte sul deposito della copia autentica della sentenza e sui relativi termini.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Il collegamento con la notificazione del ricorso consente, in altri casi, di verificare la tempestività dell'impugnazione; nel caso concreto il ricorso è stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità che la relata di notificazione della sentenza sia comunque disponibile per produzione del controricorrente nei termini di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di improcedibilità comporta l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente dichiari di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata ma non depositi, nei termini, la relata di notificazione richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
  • La procedibilità può essere salvata solo se la Corte disponga comunque degli elementi necessari a verificare la tempestività dell'impugnazione, ma tale soluzione non opera quando il ricorso risulti notificato oltre il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.
  • L'onere di deposito della documentazione relativa alla notificazione della sentenza incombe sul ricorrente e la sua omissione non è superata dalla sola presenza della copia autentica della sentenza.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata improcedibile, seguono la condanna alle spese e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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