Cassazione Penale, Sentenza n. 28873/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Piccolo Antonio era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 377-bis c.p. in relazione a minacce rivolte a un collaboratore di giustizia durante il suo controesame. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) travisamento della prova e contraddittorieta della motivazione, sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore nei due procedimenti erano diverse e che il controesame era una reazione provocata e non intimidatoria; 2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 49 c.p. (reato impossibile), con l'argomento che il collaboratore non aveva mai cambiato generalita di copertura e quindi l'allusione del difensore non poteva essere intimidatoria; inoltre la domanda sulle generalita sarebbe stata giustificata da necessita difensive per acquisire i carichi pendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perche si limitava a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie, non avendo il ricorrente specificato che un dato probatorio fosse stato valutato per la prima volta in secondo grado ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Quanto al secondo motivo, la Corte ha condiviso le conclusioni dei giudici di merito: la condotta dell'avvocato era idonea a intimidire il collaboratore di giustizia (domande sulle generalita di copertura, sulla famiglia e l'accenno a conoscere il nominativo), il collaboratore ha manifestato terrore e si e rifiutato di proseguire l'esame, e il fatto che le generalita di copertura fossero comunque materia riservata faceva ritenere possibile il rischio concreto per la sua incolumita. La Corte ha quindi ritenuto configurabile il tentativo del reato di cui all'art. 377-bis c.p. e ha respinto il ricorso. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
E' il reato contestato: tutela la genuinita delle dichiarazioni rese allautorita giudiziaria da persone chiamate a testimoniare o rendere dichiarazioni, comprese quelle dei collaboratori di giustizia. La condotta e valutata in termini di idoneita ad indurre il dichiarante al silenzio o alla falsa dichiarazione; puo configurarsi anche il tentativo.
Regola il concorso di persone nel reato. E richiamato per precisare la partecipazione dellautore nel contesto fattuale.
Disciplina il reato impossibile. La Corte ricorda che l'inidoneita dell'azione deve essere assoluta e strutturale: se la condotta era astrattamente idonea, non puo farsi valere la tesi dellimpossibilita. Nel caso la condotta era astrattamente idonea a intimorire, quindi non si e in presenza di reato impossibile.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
Consente il motivo per travisamento della prova nel ricorso per cassazione a condizione che il ricorrente indichi che un dato probatorio e stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado. La Corte ha ritenuto che tale condizione non fosse soddisfatta.
Norma che regola l'audizione del collaboratore di giustizia; la Corte ha valutato lintero esame trascritto ai fini della ricostruzione dei fatti e dellidoneita intimidatoria delle domande.
Richiamata nella difesa come possibile strumento per ottenere carichi pendenti, ma la Corte ha ritenuto tale giustificazione inidonea a spiegare le domande sullo stato di protezione e sulle generalita di copertura, poste con finalita intimidatoria.
Massime di principio
- La tesi del travisamento della prova in cassazione richiede una specifica indicazione che un elemento probatorio sia stato valutato per la prima volta nella motivazione di secondo grado; altrimenti il motivo e inammissibile se si limita a chiedere diversa valutazione dei fatti.
- Il reato previsto dallart. 377-bis c.p. e un reato devento e puo essere consumato anche come tentativo: rileva lidoneita della condotta a indurre il dichiarante al silenzio o alla falsa dichiarazione e il concreto effetto sullo stato psicologico del testimone.
- La formula della impossibilita del reato (art. 49 c.p.) ha applicabilita molto limitata: occorre che lazione fosse strutturalmente inidonea a produrre leffetto, non che per circostanze contingenti l'evento non si sia verificato.
- Nel valutare condotte poste verso persone protette o collaboratori di giustizia va considerato il contesto riservato delle generalita di copertura: anche lallusione alla conoscenza di tali dati puo avere efficacia intimidatoria, indipendentemente dalla certezza formale che il nominativo sia ancora valido.
- La prova documentale e la trascrizione integrale dellesame sono elementi decisivi: la sequenza delle domande, le interruzioni, le reazioni del dichiarante e lintervento del Presidente costituiscono elementi valutabili per accertare la finalita intimidatoria.
- Le giustificazioni difensive che giustificano domande invasive (es. acquisizione di carichi pendenti) devono essere coerenti con il contenuto e il contesto delle domande; se risultano pretestuose possono rafforzare la valutazione di intento intimidatorio.
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