Cassazione Civile, Ordinanza n. 12497/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte di un comune, del riconoscimento a un proprio dipendente non dirigente della progressione economica orizzontale dalla categoria C2 a C3 per il 2007, da C3 a C4 per il 2008 e il 2009, e da C4 a C5 per il 2010. Il lavoratore aveva chiesto: l'accertamento della nullità dell'art. 25 del CCDI 11.11.2004 nella parte in cui prevedeva il criterio dell'"esperienza acquisita"; la declaratoria di illegittimità delle graduatorie formate per le progressioni; la rideterminazione dei punteggi senza quel criterio; il risarcimento del danno pari alle differenze retributive che avrebbe percepito; e l'adozione dei provvedimenti necessari alla ricostruzione della sua posizione lavorativa anche ai fini previdenziali. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, legittimo il contratto decentrato perché l'art. 16 del CCNL 31.3.1999 consentiva alla contrattazione integrativa di completare e integrare i criteri di progressione economica e, dall'altro, comunque non provato dal lavoratore il possesso dei requisiti e il maggior diritto rispetto agli altri dipendenti collocati prima in graduatoria. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165/2001, degli artt. 40, 46 comma 1 e 45 comma 4, nonché degli artt. 1419 e 1362 ss. c.c., sostenendo che gli artt. 5 e 16 del CCNL 31.3.1999 non consentivano di estendere il criterio dell'"esperienza acquisita" a ipotesi diverse da quelle ivi previste e che la contrattazione decentrata non poteva alterare i requisiti fissati dal contratto nazionale, richiamando anche i pareri ARAN.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il rigetto della domanda: la legittimità dell'art. 25 del CCDI, non in contrasto con il CCNL, e la mancata allegazione/prova, da parte del lavoratore, del possesso dei requisiti e del diritto a precedere gli altri dipendenti in graduatoria. Il ricorso censurava solo la prima ratio e non attaccava la seconda; perciò, anche un eventuale accoglimento delle doglianze non avrebbe comunque potuto condurre alla cassazione della decisione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla contrattazione collettiva nel pubblico impiego, ma non ritenuto violato in modo decisivo ai fini dell'esito, perché il ricorso era comunque inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 46, comma 1
richiamato dal ricorrente per sostenere la funzione di assistenza dell'ARAN nell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 45, comma 4
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della retribuzione nel pubblico impiego.
D.Lgs. n. 29/1993, art. 45, comma 4
richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato.
invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità parziale della clausola del CCDI.
richiamati dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del CCNL 31.3.1999, artt. 5 e 16.
CCNL 31.3.1999, art. 5
norma richiamata per individuare i criteri della progressione economica orizzontale all'interno della categoria e i requisiti di accesso; per la sentenza, il ricorrente assumeva che il CCDI non potesse modificarne la sfera di applicazione.
CCNL 31.3.1999, art. 16
"le parti convengono che, al stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, sono integrate dalle seguenti: completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2"
la Corte d'appello ha letto la clausola come delega alla contrattazione decentrata per completare e integrare i criteri della progressione economica; la Cassazione non è entrata nel merito di tale interpretazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altra ragione.
CCDI 11.11.2004, art. 6
indicato come fonte delle materie della contrattazione decentrata integrativa, fra cui i criteri per la progressione economica all'interno della categoria.
CCDI 11.11.2004, art. 25
clausola che disciplina la progressione economica orizzontale e rinvia alla Tabella A per i criteri di valutazione, compreso il criterio dell'esperienza acquisita contestato dal lavoratore.
invocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; se anche una sola ratio resta intatta, l'impugnazione è inammissibile o comunque non può conseguire la cassazione della decisione.
- Nel ricorso per cassazione non basta contestare l'interpretazione di una norma o di una clausola contrattuale se la decisione impugnata si fonda anche su una seconda ragione autonoma non attaccata, come la mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la contrattazione decentrata può integrare i criteri di progressione economica ove il contratto nazionale lo consenta; tuttavia, la legittimità della clausola integrativa e la prova del diritto concreto alla progressione restano piani distinti, entrambi necessari per ottenere la domanda.
- Chi agisce per ottenere una progressione economica selettiva deve allegare e provare non solo l'illegittimità del criterio applicato, ma anche il possesso dei requisiti richiesti e il maggior diritto rispetto agli altri collocati in graduatoria.
- La progressione economica orizzontale non costituisce un diritto automatico di tutti i dipendenti, ma presuppone una selezione comparativa secondo criteri contrattuali predeterminati.
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