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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11190/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva ratificato il concordato ex art. 599-bis c.p.p., riducendo le pene per il delitto di tentato omicidio aggravato e dichiarando prescritta la contravvenzione; con il ricorso in Cassazione i due chiedevano di beneficiare delle pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p., introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150, sostenendo che, essendo il ricorso stato proposto dopo l'entrata in vigore del decreto, non dovrebbe applicarsi la disciplina transitoria di cui all'art. 95 del citato d.lgs. e che tale Corte dovesse direttamente procedere alla sostituzione della pena detentiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio delle pene sostitutive (art. 95 d.lgs. n. 150/2022), è determinante che la pronuncia dell'atto dispositivo in sede d'appello sia intervenuta entro il 30/12/2022: in tal caso il procedimento è «pendente innanzi la Corte di cassazione» e il condannato che impugni tempestivamente può, una volta formatosi il giudicato sotto la vigenza della nuova normativa, presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di sostituzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. La Corte ha quindi escluso che essa stessa possa direttamente sostituire la pena nelle circostanze prospettate. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è stata invece esclusa l'applicazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende, stante la consolidata evoluzione giurisprudenziale intervenuta dopo la proposizione dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente la ratifica, da parte della Corte d'appello, di un accordo sui motivi di gravame intervenuto tra il Procuratore generale e l'imputato; nella fattispecie è stata utilizzata per ratificare il concordato che ha portato alla riduzione delle pene.

  • art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150)

    Prevede la possibilità di conversione/sostituzione delle pene detentive brevi con pene non detentive; i ricorrenti invocavano direttamente tale beneficio in Cassazione.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    Disciplina transitoria per l'applicabilità delle pene sostitutive: la Corte ha interpretato che perché il regime transitorio operi è necessario che il dispositivo della sentenza d'appello sia pronunciato entro il 30/12/2022 in modo da configurare la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Indica il rito per l'istanza di sostituzione della pena dinanzi al giudice dell'esecuzione; la Corte ha chiarito che, se ricorrono i requisiti e il procedimento era pendente alla data di entrata in vigore, l'interessato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione dopo il giudicato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle spese processuali in Cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per escludere l'applicazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende quando i ricorsi sono stati proposti sulla base di un orientamento giurisprudenziale che si è consolidato dopo la proposizione degli stessi.

Massime di principio

  • Per valutare l'applicabilità delle norme transitorie sulle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 95) è decisiva la data in cui è stato pronunciato il dispositivo della sentenza d'appello: se questo è intervenuto entro il 30/12/2022, il procedimento è considerato pendente davanti alla Cassazione e l'imputato, impugnando tempestivamente, può poi chiedere al giudice dell'esecuzione la sostituzione della pena al momento del giudicato.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce direttamente la pena ex art. 20-bis semplice per volontà dell'imputato quando la procedura transitoria non è rispettata; occorre seguire il meccanismo previsto dall'art. 95 e le modalità previste dall'art. 666 c.p.p.
  • Se il ricorso in Cassazione è fondato sull'aspettativa di applicazione di norme entrate in vigore successivamente alla pronuncia impugnata, va verificato se il procedimento era pendente al momento dell'entrata in vigore: in assenza di tale pendency la richiesta di sostituzione diretta è inammissibile.
  • La condanna alle spese in Cassazione segue l'art. 616 c.p.p.; la sanzione a favore della Cassa delle ammende può essere esclusa quando il ricorso era fondato su un orientamento giurisprudenziale divenuto consolidato dopo la proposizione del ricorso.

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