Cassazione Penale, Ordinanza n. 24375/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per una condotta realizzata in concorso con un complice, consistita nel minacciare di morte la persona offesa e nel cercare anche di bloccarla fisicamente, al fine di impossessarsi di beni in suo possesso. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, assumendo che mancasse la configurabilità della rapina; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di una pena sostitutiva, lamentando che il giudice di appello non si fosse pronunciato sull'istanza. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la minaccia finalizzata alla sottrazione integra il delitto di rapina, nella specie solo tentata; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato sul diniego delle attenuanti generiche richiamando l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto, l'aggressività della condotta e i precedenti penali specifici; ha ritenuto il terzo motivo non consentito perché la richiesta di pena sostitutiva non era stata formulata nell'atto di appello, pur essendo già vigente l'art. 20-bis c.p. al momento della proposizione del gravame, sicché il giudice di appello non aveva alcun obbligo di provvedere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma quanto alla qualificazione del fatto come tentata rapina, al diniego delle attenuanti generiche e al mancato riconoscimento della pena sostitutiva. La Corte ha escluso la riqualificazione in tentato furto e ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello sul trattamento sanzionatorio e sulla mancanza di un onere di pronuncia sulla pena sostitutiva in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello.
Norme richiamate
introduzione avvenuta con il D.I.vo n. 150 del 2022 e con decorrenza dal 30 dicembre 2022
La pena sostitutiva poteva essere utilmente richiesta solo se dedotta nel gravame; in mancanza di specifica istanza nell'appello, il giudice di secondo grado non aveva alcun onere di pronunciarsi.
I parametri di gravità del fatto e della personalità dell'imputato legittimano il diniego delle attenuanti generiche quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi positivi e di elementi negativi quali la particolare aggressività della condotta e i precedenti penali specifici.
Richiamato solo in via implicita e comparativa dal ricorrente per sostenere la riqualificazione in tentato furto; la Corte esclude tale qualificazione perché la condotta era connotata da minaccia finalizzata alla sottrazione, tipica della rapina.
La minaccia di morte e il tentativo di bloccare fisicamente la persona offesa, posti in essere per impossessarsi dei beni, integrano l'elemento costitutivo della rapina, qui nella forma tentata.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con applicazione delle conseguenze economiche previste per l'impugnazione non ammissibile.
Massime di principio
- La condotta di chi, in concorso con altri, minaccia gravemente la persona offesa e tenta di impedirle la libertà di movimento per sottrarle beni integra la rapina tentata, non il tentato furto, poiché la minaccia finalizzata all'impossessamento costituisce elemento tipico del delitto più grave.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione di merito sia coerente e non illogica, e valorizzi correttamente la gravità del fatto, le modalità aggressive della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
- La censura sul mancato riconoscimento di una pena sostitutiva è inammissibile se la relativa richiesta non è stata formulata tempestivamente nei motivi di appello; il giudice di secondo grado non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio su un beneficio non domandato.
- Quando tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati o non consentiti, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione e applica le conseguenze economiche previste dalla legge.
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