Cassazione Penale, Sentenza n. 36534/2026 del 16/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 20 novembre 2020 per furto aggravato, commesso a Fasano il 12 aprile 2018. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, anche in relazione all’art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato la richiesta di proscioglimento per difetto di querela e che la persona offesa SES Reti s.p.a. non avesse presentato querela, necessaria a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, c.p. operata dal d.lgs. 150/2022. In subordine, la difesa aveva chiesto l’annullamento con rinvio o la declaratoria di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata faceva riferimento all’esistenza della querela e al suo contenuto; se il ricorrente intendeva contestarne l’esistenza, avrebbe dovuto dedurre il travisamento del fatto. Inoltre, dall’esame degli atti risultava il verbale dei Carabinieri di Fasano del 13 aprile 2018, attestante la ricezione di querela orale presentata da un responsabile tecnico dell’ufficio locale di SES Reti s.p.a. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo e ha precisato che il reato, commesso il 12 aprile 2018 sotto il vigore della legge 103/2017, non era prescritto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 20/11/2020, che aveva dichiarato Cecere Emilio colpevole del delitto di cui agli artt. 624, comma 1, e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., commesso in Fasano il 12 aprile 2018.
La norma è richiamata quale disposizione incriminatrice del furto contestato, la cui responsabilità era stata confermata nei precedenti gradi.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 20/11/2020, che aveva dichiarato Cecere Emilio colpevole del delitto di cui agli artt. 624, comma 1, e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., commesso in Fasano il 12 aprile 2018.
La disposizione è indicata come aggravante del furto per il quale era intervenuta condanna, senza che la Cassazione ne sviluppi una distinta interpretazione.
La doglianza difensiva relativa alla mancata pronuncia derivante dalla sopravvenuta procedibilità a querela del reato de quo ha, naturalmente, come presupposto la mancata presentazione della querela medesima.
La questione della procedibilità a querela presuppone che la querela non sia stata presentata; nel caso esaminato tale presupposto mancava, perché gli atti e la motivazione attestavano la presentazione della querela.
art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Tuttavia nella impugnata sentenza (a pag. 4, rigo 13), il Collegio dà atto della esistenza della querela, facendo riferimento a quanto in essa attestato ai fini delle proprie argomentazioni motivazionali a supporto dell’accertamento dell’avvenuta rottura del sigillo n. 7733 e dell’apertura della valvola precedentemente chiusa.
La modifica legislativa invocata dalla difesa non conduce al proscioglimento per difetto di querela quando la sentenza e gli atti attestano che la querela è stata presentata.
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello di Lecce non ha motivato sulla richiesta – formulata in sede di conclusioni – di pronunciarsi con sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela e non ha tenuto conto che la persona offesa SES Reti s.p.a. non ha mai proposto querela nei suoi confronti.
La disposizione è invocata dalla difesa in relazione alla richiesta di rilevare il difetto di querela; la Cassazione esclude che ricorressero i presupposti della declaratoria richiesta, essendo provata la presentazione della querela.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Emilio Cecere, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; inosservanza o erronea applicazione dell’art. 624, comma 3, cod. pen. nonché vizio motivazionale.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge e vizio motivazionale; la contestazione relativa all’asserita inesistenza della querela avrebbe dovuto essere formulata come censura di travisamento del fatto.
Premesso che il reato, risalente al 12 aprile 2018, non è prescritto in quanto commesso sotto il vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il motivo è manifestamente infondato.
Per il reato commesso il 12 aprile 2018, la Corte ha applicato il regime temporale della prescrizione vigente sotto la legge 103/2017 e ha escluso che il reato fosse prescritto.
Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata dà espressamente atto della presentazione della querela e ne richiama il contenuto, la doglianza secondo cui la querela non sarebbe mai stata proposta deve confrontarsi con tale accertamento; la mera deduzione del difetto di querela non è sufficiente.
- Se la censura riguarda l’inesistenza della querela in contrasto con quanto attestato dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve contestare specificamente il travisamento del fatto.
- La richiesta di proscioglimento per sopravvenuta procedibilità a querela presuppone la mancata presentazione della querela; il presupposto viene meno quando dagli atti risulta la ricezione di una querela orale presentata da persona operante per la società persona offesa.
- La condanna per un reato commesso sotto il vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non può essere dichiarata estinta per prescrizione sulla sola base della successiva modifica normativa quando, applicato il regime temporale pertinente, il reato non risulta prescritto.
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