Cassazione Civile, Ordinanza n. 33922/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi fatturati per servizi di manutenzione di presidi antincendio e vendita di materiale connesso. In sede di opposizione, il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente, ritenendo operante una clausola contrattuale che individuava come foro esclusivo il Tribunale di Perugia. La ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza articolando tre motivi: (1) violazione dell'art. 38 c.p.c., sostenendo che il contratto contenente la clausola di foro non era mai divenuto operativo perché mancava la consegna di elaborati tecnici necessari all'esecuzione; (2) violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., perché le fatture azionate non sarebbero state riferibili al contratto del 28 maggio 2020, in quanto alcune anteriori e altre relative a prestazioni diverse; (3) violazione dell'art. 279, comma 1, c.p.c., per avere il Tribunale deciso la questione di incompetenza con sentenza definitiva senza disporre il prosieguo del giudizio secondo la norma invocata.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, fondato il secondo e assorbito il terzo. Ha cassato la decisione impugnata quanto alla dichiarazione di incompetenza territoriale, ha escluso l'operatività della deroga convenzionale richiamata dal Tribunale e ha ricondotto la competenza alle regole ordinarie degli artt. 19 e 20 c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Spoleto, rilevando che dai documenti in atti risultavano nel circondario di Spoleto sia le sedi delle parti sia il luogo di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
È richiamato come norma denunciata per la dedotta errata declaratoria di incompetenza territoriale; la Corte non ne affronta il merito perché il primo motivo è dichiarato inammissibile.
È utilizzato, in conclusione, per individuare il foro generale del convenuto quale criterio ordinario di competenza territoriale in assenza di valida deroga.
È richiamato come criterio ordinario alternativo di competenza territoriale per le cause relative a obbligazioni contrattuali, sulla base del luogo di stipulazione o di esecuzione delle prestazioni.
La Corte rileva che il Tribunale lo ha applicato erroneamente alla fattispecie, poiché la deroga convenzionale richiede un accordo riferito a uno o più affari determinati e risultante da atto scritto, requisito che non risultava provato per le fatture azionate.
La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale deve provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione, se non sono ammessi dalla controparte.
È richiamato nel terzo motivo per contestare la forma della decisione resa dal Tribunale; il motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo.
Massime di principio
- In sede di regolamento di competenza, la contestazione sulla validità del contratto contenente una clausola derogativa della competenza non incide, di regola, sull'efficacia della deroga se risulta accertata la stipulazione del contratto e la specifica approvazione per iscritto della clausola; la questione appartiene al merito.
- La clausola di deroga della competenza territoriale vale solo per gli affari ai quali essa si riferisce in modo determinato e non può essere estesa automaticamente a crediti o fatture che non risultino con evidenza ricondotti a quel rapporto contrattuale.
- L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile ha natura di eccezione in senso proprio: chi la solleva deve allegare e provare i fatti posti a base dell'eccezione, salvo che siano pacifici o ammessi dalla controparte.
- In mancanza di prova della riferibilità delle pretese creditorie al contratto contenente la clausola di foro esclusivo, la competenza va determinata secondo i criteri ordinari degli artt. 19 e 20 c.p.c.
- La Corte di cassazione può verificare direttamente, nei limiti del regolamento di competenza, gli atti e la documentazione necessari a stabilire la sussistenza dei presupposti della competenza territoriale contestata.
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