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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17403/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione al passivo di un credito di lavoro vantato a titolo di indennità di mancato preavviso. Il giudice delegato, e poi il Tribunale di Palermo in sede di opposizione, hanno ritenuto la domanda tardiva e quindi inammissibile perché proposta oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. La ricorrente per cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che il termine per le domande tardive dovesse considerarsi automaticamente prorogato a diciotto mesi, in ragione della particolare complessità della procedura, desumibile dal fatto che la sentenza di fallimento aveva fissato l’udienza di verifica del passivo a 122 giorni dalla pubblicazione; con il secondo ha censurato la condanna alle spese, assumendo che la questione fosse del tutto nuova e che quindi dovessero essere compensate o comunque non integralmente poste a suo carico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la proroga fino a diciotto mesi del termine per le domande tardive non opera automaticamente per il solo fatto che la procedura sia complessa, ma richiede una espressa scelta discrezionale del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso concreto tale proroga non risultava disposta. Ha inoltre osservato che l’eventuale articolazione frazionata del progetto di stato passivo da parte del curatore non incide sulla decorrenza del termine, che resta collegata alla data di esecutività dello stato passivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché la regolazione delle spese segue la soccombenza e la valutazione sulla compensazione è discrezionale del giudice di merito, sia perché la questione era già stata risolta in senso conforme da precedenti della Corte. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, commi 1 e 4, legge fall.

    Il termine per le domande tardive decorre dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo; la proroga fino a diciotto mesi non è automatica, ma richiede una decisione espressa del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 16, comma 1, n. 4, legge fall.

    La fissazione dell’udienza di verifica del passivo oltre 120 giorni è indice della possibile complessità della procedura, ma non determina di per sé la proroga del termine per le domande tardive.

  • art. 12 preleggi

    L’interpretazione proposta dalla ricorrente è stata ritenuta contraria al significato letterale e sistematico della norma.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la semplice applicazione della regola della soccombenza non richiede specifica motivazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione è già stata decisa in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla violazione del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata tardivamente è inammissibile nel procedimento camerale.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La proroga del termine per proporre domande tardive nel passivo fallimentare non opera in via automatica per il solo fatto che la procedura presenti particolare complessità: è necessaria un’espressa determinazione del tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento.
  • La fissazione dell’udienza di verifica a distanza superiore a 120 giorni può rivelare una maggiore complessità organizzativa, ma non vale da sola a prorogare il termine per le domande tardive se il giudice non ha esercitato il relativo potere discrezionale.
  • La diversa scansione interna della formazione dello stato passivo da parte del curatore non anticipa né restringe il termine per le domande tardive, ma semmai differisce il dies a quo, collegato alla prima esecutività dello stato passivo.
  • In tema di spese processuali, la condanna della parte soccombente segue la regola generale e la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito salvo violazione del principio che esclude di porre le spese a carico del totalmente vittorioso.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre una questione già risolta in senso conforme da consolidata giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti idonei a mutare orientamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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