Cassazione Penale, Sentenza n. 19845/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caputo era stato condannato per il reato di cui all'art. 335 c.p. per avere, per colpa, agevolato la sottrazione di una vettura (Alfa Romeo 166 targa BG858TV) di cui aveva la custodia in quanto sottoposta a sequestro amministrativo, avendola lasciata incustodita in un terreno accessibile. Il ricorso in Cassazione denunciava: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver confermato la condanna nonostante l'imputato non fosse tenuto a cautele particolari e l'auto sarebbe stata già confiscata; (2) violazione per mancata declaratoria di prescrizione, poiché non era certa la data del furto e si doveva retrodatare la decorrenza del termine prescrizionale all'epoca prossima al sequestro del 2012; (3) errata negazione della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, atteso che i precedenti erano datati e il fatto di ridotta gravità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché mira a una rivalutazione dei fatti (censure in fatto non consentite in Cassazione) dato che la sentenza di merito ha motivato in modo esaustivo la responsabilità per negligenza nella custodia. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e mancata specificazione degli elementi di critica alla motivazione, essendo già consolidato che il momento consumativo ai fini della prescrizione può presumersi coincidente con l'accertamento salvo prova contraria rigorosa. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha legittimamente esercitato la discrezionalità nel negare la sostituzione della pena in ragione dei numerosi e gravi precedenti dell'imputato; tale valutazione in fatto non è sindacabile in Cassazione se non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma base del reato contestato; la Corte ritiene che il reato possa considerarsi consumato con riferimento al momento dell'accertamento quando non è rigorosamente provata una diversa epoca dell'evento.
Riferimento alle garanzie costituzionali e procedurali invocate dal ricorrente; la Corte richiama il principio per valutare la correttezza del processo e della motivazione.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione ai profili di ragionevolezza e completezza della motivazione; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza di merito sia conforme ai requisiti costituzionali.
Norme relative alla prescrizione dei reati: la Corte osserva che il ricorrente non ha dimostrato con precisione elementi utili a retrodatare la consumazione e quindi a favore della prescrizione.
Disciplina sul trattamento sanzionatorio e sulla determinazione della pena; richiamata nel contesto della valutazione discrezionale sulla sostituzione della pena.
Previsione della possibile sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria; la Corte ha rilevato che l'applicazione della sostituzione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Citato congiuntamente all'art. 133 c.p. come fondamento normativo per la valutazione discrezionale del giudice nell'applicazione di pene sostitutive; la Corte ritenuta corretta la valutazione negativa basata sui precedenti dell'imputato.
Riferimento normativo menzionato nel dibattito ma la Corte osserva che le modifiche legislative (d.lgs. n.150/2022) ridefiniscono la disciplina; tuttavia nella fattispecie non è stata applicata la norma relativa alle condizioni soggettive per la sostituzione, per cui il richiamo non è pertinente.
Novella richiamata in relazione al ridisegno dell'art. 59 legge 689/1981; la Corte la menziona per puntualizzare che la richiesta del Procuratore generale basata su tale disciplina non è pertinente alla fattispecie concreta.
Massime di principio
- In caso di custodia di beni sottoposti a sequestro amministrativo, l'obbligo di diligenza grava sul custode e l'abbandono in luogo accessibile può integrare colpa ai sensi dell'art. 335 c.p.
- Nei procedimenti penali la data di consumazione di un reato collegato alla dispersione o sottrazione di un bene sottoposto a sequestro può essere presumuta coincidente con l'accertamento o con la notificazione del provvedimento a meno che non sia rigorosamente dimostrata una diversa epoca.
- La Corte di Cassazione non ammette censure che si sostanziano in una semplice rivalutazione dei fatti o in generici rimproveri alla motivazione: i motivi devono essere specifici e indicare chiaramente gli elementi di criticità.
- La richiesta di declaratoria di prescrizione deve contenere elementi specifici e probatori circa le date rilevanti; l'indeterminatezza del momento consumativo rende in genere inefficace l'eccezione di prescrizione.
- La negazione della sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria è una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se ben motivata e non manifestamente illogica; precedenti penali gravi e numerosi sono motivo legittimo per il diniego.
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