Cassazione Civile, Ordinanza n. 35753/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Due clienti convennero in giudizio l'istituto di credito che aveva intermediato l'acquisto di titoli "Cirio" nel 2001, deducendo di essere stati sollecitati all'investimento senza adeguata informativa sui rischi e in contrasto con un profilo di rischio orientato alla conservazione del risparmio. Chiesero la declaratoria di nullità, inefficacia, annullabilità o inesistenza del contratto quadro e dell'ordine di acquisto, con ripetizione della somma investita; in subordine, chiesero il risarcimento del danno per grave inadempimento degli obblighi dell'intermediario. Il tribunale respinse le domande; la corte d'appello confermò il rigetto. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte d'appello dichiarato inammissibile il motivo di appello sulla nullità del contratto quadro per mancato adeguamento al contenuto minimo previsto dalla normativa Consob; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione della nullità del contratto quadro; 3) violazione delle norme del TUF e del regolamento Consob sugli obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel valorizzare la pregressa operatività degli investitori, il loro profilo patrimoniale e l'acquisto di altri titoli rischiosi, senza verificare se la banca avesse effettivamente assolto l'obbligo di fornire informazioni specifiche su natura, rischi e implicazioni dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo corretta la decisione di merito sulla non nullità del contratto quadro: la sopravvenienza della disciplina Consob non determina, di per sé, la nullità dei contratti quadro validamente conclusi sotto il previgente regime. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la corte d'appello aveva errato nel considerare sufficiente, ai fini dell'esonero dell'intermediario, la generica esperienza di investimento dei clienti e la loro precedente propensione al rischio, senza accertare in concreto l'adempimento, da parte della banca, degli obblighi informativi specifici e dell'onere probatorio su di essa gravante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.
l'incertezza assoluta sull'identificazione della parte resistente rende inammissibile il ricorso, ma l'identificazione è sufficiente se ricostruibile con chiarezza dal contesto e dagli atti richiamati.
il motivo di appello è inammissibile solo se del tutto generico; occorre che consenta di individuare la statuizione censurata e le ragioni della critica.
la censura di omessa pronuncia presuppone che il giudice abbia realmente omesso di decidere su una domanda o eccezione ritualmente introdotta.
art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998
in tema di contratti di intermediazione finanziaria, pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998
impone obblighi di diligenza, correttezza e informazione sia nella fase precontrattuale sia in quella esecutiva dell'operazione di investimento.
art. 26 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998
regola gli obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario verso l'investitore.
art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998
richiede informazioni adeguate su natura, rischi e implicazioni della specifica operazione e l'acquisizione delle informazioni sul cliente per la valutazione di adeguatezza.
art. 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998
si collega alla valutazione di adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente.
art. 30 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998
la sua sopravvenienza non comporta la nullità automatica dei contratti quadro stipulati in precedenza e validamente formati sotto il previgente regime.
ogni nullità o irregolarità dell'atto è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo e non vi è incertezza sul destinatario.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte può integrare la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
consente di richiamare la motivazione di precedenti pronunce di legittimità come supporto argomentativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'erronea indicazione formale della parte resistente non determina inammissibilità se dal ricorso e dagli atti richiamati il destinatario risulta identificabile in modo univoco.
- La sopravvenienza di una disciplina regolamentare più analitica sul contenuto del contratto quadro di intermediazione finanziaria non comporta, di per sé, la nullità dei contratti validamente conclusi sotto il regime previgente, né la necessità automatica di rinnovarne la volontà.
- In materia di servizi di investimento, l'intermediario deve provare specificamente di avere adempiuto agli obblighi informativi sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione; non è sufficiente valorizzare in astratto la propensione al rischio o l'esperienza pregressa del cliente.
- L'adeguatezza dell'operazione e la generica esperienza dell'investitore non esonerano l'intermediario dall'obbligo di informazione specifica; al contrario, l'inosservanza di tali obblighi può determinare, di regola, un disorientamento dell'investitore e fondare il nesso causale con il pregiudizio.
- Ai fini della responsabilità dell'intermediario finanziario, una volta allegato l'inadempimento degli obblighi informativi, spetta alla banca dimostrare l'esatto adempimento secondo la diligenza richiesta dalla normativa di settore.
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