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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24251/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce in una divisione giudiziale di un immobile in comproprietà tra due soggetti originari. Dopo una consulenza tecnica, il giudice aveva prima disposto la vendita del bene con ordinanza; successivamente, il nuovo giudice aveva rinviato la causa per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., revocando di fatto la precedente impostazione e, poi, con nuova ordinanza, aveva nuovamente disposto la vendita nominando un professionista delegato. Gli eredi della parte soccombente avevano impugnato questa seconda ordinanza, ma la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che il provvedimento fosse meramente reiterativo di una precedente ordinanza di identico contenuto, non impugnata nei termini. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 718, 720 e 727 c.c., sostenendo che nella divisione il diritto alla attribuzione in natura nei limiti della comoda divisibilità è regola e che l'indivisibilità è eccezione non adeguatamente accertata; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 177, 788, 327 e 112 c.p.c., perché la Corte d'appello non avrebbe considerato che la prima ordinanza era stata implicitamente revocata quando il giudice aveva rimesso la causa in decisione ex art. 281-sexies c.p.c.; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, per non avere la Corte territoriale affrontato le contestazioni sulla comoda divisibilità dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo i primi e il terzo. Ha stabilito che il rinvio della causa ex art. 281-sexies c.p.c., in funzione della decisione sulla necessità della vendita ex art. 788, comma 2, c.p.c., integra una revoca implicita della precedente ordinanza di vendita. Ne consegue che la nuova ordinanza di vendita non è una mera reiterazione priva di autonoma impugnabilità, ma un provvedimento nuovo e autonomamente appellabile. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, perché esamini l'appello nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 718 c.c.

    richiamato come norma che esprime il principio della divisione in natura nei limiti della comoda divisibilità

  • art. 720 c.c.

    richiamato in tema di assegnazione/vendita del bene indivisibile nella divisione

  • art. 727 c.c.

    richiamato quale disposizione sulla formazione delle porzioni e sulla preferenza per la divisione in natura

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità del procedimento

  • art. 788 c.p.c.

    la pronuncia sulla vendita presuppone la valutazione della necessità della vendita stessa nella divisione

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla tardività della impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedotta omissione di pronuncia sulle contestazioni dei ricorrenti

  • art. 281-sexies c.p.c.

    il rinvio ai sensi di tale norma è stato letto come indice di revoca implicita della precedente ordinanza di vendita

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio di nullità della sentenza/procedimento per violazione di norme processuali

Massime di principio

  • Nel procedimento di divisione, quando il giudice rimette la causa per la decisione sulla necessità della vendita del bene, l'assetto processuale successivo può implicare la revoca, anche tacita, del precedente provvedimento di vendita.
  • Un'ordinanza di vendita emessa dopo la revoca implicita della precedente non è una mera ripetizione priva di autonomia, ma costituisce un nuovo provvedimento autonomamente impugnabile con il mezzo previsto dall'ordinamento.
  • La preclusione derivante dalla mancata impugnazione di un precedente provvedimento non opera quando quel provvedimento sia stato superato o revocato, anche implicitamente, da successive determinazioni del giudice incompatibili con esso.
  • Nel giudizio di divisione, il principio della divisione in natura rimane regola, mentre la vendita del bene comune richiede l'accertamento dei presupposti dell'indivisibilità o della non comoda divisibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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