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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46028/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/03/2023 con cui il Tribunale di Milano ha confermato il sequestro conservativo di un complesso immobiliare di proprietà della società Vairadue s.r.l., disposto dalla Corte d'appello di Milano a garanzia dei crediti risarcitori delle parti civili. Il ricorrente ha dedotto: vizio di motivazione in relazione ai presupposti del periculum in mora e del principio di proporzionalità; erronea valutazione dell'indivisibilità del bene avendo prodotto un verbale del 14/04/2016 dal quale emergeva la suddivisione in appartamenti, cantine e box; mancata considerazione di altri beni aggredibili e delle condotte delle parti civili e dell'imputato; assenza di prova di atti dissipativi; esigenze di controllo sulle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.; e carenza del fumus boni iuris rispetto alle contestazioni penali.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: l'irrevocabilità della sentenza di condanna (per effetto della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione del 14/04/2023) preclude censure sul fumus e determina la conversione tipica del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art. 320 c.p.p., spostando la fase esecutiva e le relative opposizioni in sede civile. In ordine al merito, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione dell'indivisibilità del compendio immobiliare in assenza di formale frazionamento idoneo a consentire vincoli parziali trascrivibili, e legittima la decisione di sequestrare l'unico bene disponibile nonostante il suo valore eccedente il credito quando il patrimonio risulti attualmente incapiente. Le censure sulla mancata ricerca di altri beni sono state ritenute generiche e non fondate su indicazioni concrete di beni aggredibili. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 492-bis cod. proc. civ.

    Norma che disciplina la ricerca telematica dei beni presso i pubblici registri; il Tribunale ha ritenuto non pertinente e non decisiva in questa sede penale l'asserita mancata ricerca telematica, richiedendo indicazioni concrete di beni aggredibili.

  • art. 320 cod. proc. pen.

    Prevede che il sequestro conservativo, ove segua condanna irrevocabile, produca gli effetti del pignoramento; la Corte ha ritenuto che, per l'irrevocabilità della condanna, il sequestro si converta in pignoramento con passaggio della competenza alla sede civile per le fasi esecutive.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020; art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022; art. 5-duodecies, d.l. 162/2022 (norme relative a trattazione senza intervento delle parti)

    Richiamate per giustificare la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti in udienza, conformemente alle disposizioni di proroga e alle modifiche normative richiamate.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019 (Cavacece) Rv. 277813

    Principio secondo il quale è sufficiente valutare l'incapienza attuale del patrimonio del debitore per giustificare il sequestro conservativo.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 33090 del 22/06/2017 (Cascella) Rv. 270922

    Conferma che non sussiste sproporzione quando l'unico bene sequestrato risulti indivisibile, anche se il suo valore eccede l'importo del credito.

Massime di principio

  • Se la sentenza di condanna diventa irrevocabile, le censure sulla sussistenza del fumus boni iuris sono in gran parte precluse: il sequestro conservativo può convertirsi in pignoramento e la relativa materia passa alla cognizione del giudice civile.
  • La mancata formale frazionamento immobiliare (assenza di titolo di frazionamento trascrivibile) giustifica la qualificazione del bene come indivisibile e legittima il sequestro dell'intero compendio anche se di valore eccedente il credito.
  • Per contestare l'incapienza patrimoniale alla base di un sequestro conservativo è necessario indicare beni concretamente aggredibili; mere asserzioni o documenti non idonei non sono sufficienti.
  • Le ricerche telematiche secondo l'art. 492-bis c.p.c. sono strumento utile ma la loro mancata effettuazione non vale automaticamente a dimostrare carenza di motivazione del sequestro in sede penale, specie se il giudice ha ritenuto di aver acquisito elementi sulle ricerche svolte dalle parti civili.
  • Le impugnazioni manifestamente generiche o pretestuose possono determinare la declaratoria di inammissibilità e l'imposizione delle spese processuali e di sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
  • Le questioni relative a riduzione del sequestro, opposizioni o sviluppo della fase esecutiva devono essere svolte in sede civile una volta che il sequestro si sia convertito in pignoramento.

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