Sentenza n. 3086/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione Terza, n. 5051 dell’11 settembre 2023, resa inter partes, concernente la sospensione lavori e ingiunzione a demolire opere edilizie abusive con ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 5051 dell’11 settembre 2023, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti avevano impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima l’ordinanza con cui il Comune di Ercolano e l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio avevano ingiunto la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, consistenti in uno sbancamento di circa 300 mq, con asportazione della vegetazione e scavo di altezza media pari a circa due metri, realizzato su un fondo destinato a ristorante, ricadente in zona agricola e soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici e idrogeologici. In primo grado erano stati dedotti difetto ed erroneità della motivazione, violazione della legge n. 394/1991, del d.lgs. n. 267/2000, del d.P.R. n. 380/2001 e della disciplina paesaggistica e territoriale, nonché difetto di istruttoria per avere l’amministrazione fondato l’accertamento essenzialmente sull’informativa dei Carabinieri. Gli appellanti hanno dedotto: 1) erroneità, contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione, sostenendo di non essere i soggetti legittimati a ricevere l’ordine di demolizione, poiché uno sarebbe stato dipendente della società locataria e l’altro socio della medesima, mentre l’ordine avrebbe dovuto essere rivolto al legale rappresentante della società e ai proprietari dell’area; 2) erroneità della qualificazione dell’intervento, che sarebbe consistito in attività di manutenzione o sistemazione del verde, senza prova di un effettivo sbancamento e senza trasformazione edilizia rilevante; 3) omessa pronuncia su una censura proposta con motivi aggiunti, relativa alla natura agricola dell’area, alla riconducibilità delle opere all’edilizia libera o alla SCIA e alla loro qualificazione come interventi di ingegneria naturalistica, eventualmente esenti o assoggettabili a procedimento paesaggistico semplificato. Nel corso del giudizio d’appello, tuttavia, gli appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, affermando che lo stato dei luoghi era stato conformato alle prescrizioni dell’ordinanza demolitoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione dell’appellante, motivata dall’avvenuta conformazione dello stato dei luoghi alle prescrizioni dell’ordinanza demolitoria, ha fatto venir meno l’utilità concreta dell’accertamento giurisdizionale richiesto, ai sensi degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i motivi relativi alla legittimazione dei destinatari dell’ordine di demolizione, alla qualificazione delle opere, al difetto di istruttoria e all’omessa pronuncia del TAR. È stata confermata la sentenza impugnata quanto agli effetti processuali, senza una nuova decisione sulla fondatezza sostanziale dell’ordinanza demolitoria. Le spese del grado sono state compensate; gli appellanti sono stati considerati soccombenti ai fini del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dagli appellanti quale fondamento della disciplina dell’ordine di demolizione e della necessità di indirizzarlo ai soggetti qualificati e concretamente in grado di eseguire il ripristino; la sentenza non decide nel merito tale questione.
Richiamato quale norma che consente di considerare l’utilità concreta della decisione e di adottare, quando ne ricorrano i presupposti, una pronuncia coerente con la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato in relazione alla dichiarazione dell’appellante e alla conseguente improcedibilità del gravame per venir meno dell’interesse alla sua coltivazione.
Massime di principio
- La dichiarazione motivata della parte appellante di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione, quando evidenzi il venir meno dell’utilità concreta della decisione per effetto di sopravvenienze, comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta conformazione dello stato dei luoghi alle prescrizioni dell’ordinanza amministrativa impugnata può eliminare l’utilità concreta dell’accertamento richiesto contro l’atto repressivo e determinare l’improcedibilità dell’impugnazione, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il giudizio d’appello è definito per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni sostanziali relative alla legittimità dell’atto impugnato non sono decise e la sentenza di primo grado non viene riformata nel merito.
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