Cassazione Penale, Ordinanza n. 02538/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 20/03/2025. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, l'esclusione della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e, dall'altro, la sussistenza del reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure si limitavano a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche ritenute corrette dal giudice di appello, e pertanto non erano proponibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato solo come reato oggetto di censura; la Corte non ne offre una nuova interpretazione, limitandosi a rilevare che la doglianza sulla sua sussistenza riproponeva questioni di merito non deducibili in cassazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina codicistica applicabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di merito già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta.
- La deduzione relativa alla destinazione della sostanza stupefacente a uso personale, quando già vagliata in appello, non può essere nuovamente prospettata in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- La contestazione sulla sussistenza del reato di danneggiamento non è scrutinabile in cassazione quando si traduca in una critica al compendio valutativo del giudice di merito e non in una denuncia di vizi propri della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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