Cassazione Penale, Sentenza n. 38210/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello del P.M. avverso il diniego del G.I.P. di applicare la misura cautelare dell'obbligo di dimora a carico di Domenico Upupa per il reato di riciclaggio (capo n. 112). Il ricorso deduceva violazioni di legge su due profili: (1) il Tribunale avrebbe escluso la sussistenza di gravi indizi asserendo l'assenza di dolo specifico riferendosi all'art. 512-bis c.p., mentre il riciclaggio richiederebbe solo il dolo generico; (2) il Tribunale avrebbe ritenuto assenti le esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso, senza esaminare il profilo della gravità indiziaria, nonostante l'appello del P.M. sia devolutivo su tutti i profili della domanda cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur censurando il Tribunale di Bari per avere impropriamente applicato il principio della "ragione più liquida" e per non aver valutato in primo luogo la gravità indiziaria (che precede e può condizionare la valutazione delle esigenze cautelari), la Corte ha ritenuto che, per la posizione di Upupa, l'appello del P.M. non avesse contestato in sede di riesame l'omessa valutazione del pericolo di recidiva (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), avendo invece formulato solo un rilievo generico sul rischio di "inquinamento probatorio" (lett. a). Questa mancata deduzione in sede di appello costituisce una interruzione della catena devolutiva che impedisce di sollevare tale motivo in cassazione; conseguentemente il ricorso è inammissibile. La Corte ha inoltre osservato che, anche accogliendo il profilo della gravità indiziaria, l'accoglimento non avrebbe portato all'applicazione della misura con utile pratico per l'impugnante.
Norme richiamate
Nel provvedimento impugnato è stato fatto riferimento a questa disposizione in relazione al dibattito sul requisito psicologico; la Corte rileva che il riciclaggio è valutato con riferimento al dolo generico e che l'errata applicazione del requisito del dolo specifico può incidere sulla valutazione della gravità indiziaria
art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.
Riferito al pericolo di "inquinamento probatorio"; nel caso tale esigenza era stata richiamata nell'appello, ma non è stata ripresa nel ricorso per cassazione per la posizione di Upupa
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Riguarda il pericolo di reiterazione; la Corte sottolinea che il P.M. non aveva dedotto in appello gli elementi concreti e attuali per sostenere questo pericolo per Upupa, rendendo inammissibile la relativa censura sollevata solo in cassazione
artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 e 292 c.p.p.
Richiamati quale perimetro dei presupposti e criteri che il giudice dell'appello de libertate deve riesaminare ex novo: sussistenza delle condizioni per la misura, concretezza e attualità degli indizi, adeguatezza e proporzionalità della misura
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 176/2020 (e successive modifiche)
Norma richiamata per la disciplinare la trattazione scritta in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; indica la procedura seguita nel caso
Massime di principio
- Quando il P.M. impugna il diniego di una misura cautelare, il tribunale del riesame deve riesaminare ex novo l'intera vicenda cautelare, valutando prima la gravità indiziaria e solo successivamente le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio ecc.).
- Non è possibile per il ricorrente in Cassazione sollevare nuovi profili di esigenza cautelare che non siano stati dedotti in sede di appello: la catena devolutiva impedisce di introdurre in cassazione questioni non affrontate nel giudizio di riesame.
- Nel valutare la gravità indiziaria per il reato di riciclaggio occorre tener conto del corretto requisito psicologico: il riciclaggio è caratterizzato dal dolo (in senso generico) e non da un dolo specifico; errori in tal senso possono compromettere la valutazione degli indizi.
- Il principio della "ragione più liquida" tipico di talune decisioni civili non è direttamente esportabile al processo penale: il giudice penale non può omettere l'esame di profili rilevanti (come la gravità indiziaria) anche se altre questioni appaiono piu' agevoli.
- Il giudice d'appello può motivare per relationem se condivide le argomentazioni del provvedimento impugnato, ma non può eliminare del tutto la trattazione di aspetti essenziali (es. gravità indiziaria) che precedono e influenzano la valutazione delle esigenze cautelari.
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