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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06900/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è intervenuta una nuova valutazione del merito della responsabilità, perché la censura era estranea ai motivi ammissibili contro la sentenza di patteggiamento.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Teramo resa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con la quale era stata applicata la pena concordata per fatti qualificati come tentato furto aggravato in concorso. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 c.p. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza applicativa della pena, il mezzo di impugnazione è limitato ai motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio denunciato non rientra tra questi e dunque il ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    richiamano il rito del patteggiamento, nel quale la sentenza applica la pena sulla base dell'accordo tra le parti.

  • artt. 624, 625, comma 1, n. 2) e n. 7) c.p.

    sono le norme incriminatrici poste a base del patteggiamento, relative al furto aggravato.

  • artt. 56 e 110 c.p.

    sono richiamati per la configurazione del tentativo e del concorso di persone nel reato.

  • art. 62 c.p.

    è la disposizione sulle circostanze attenuanti generiche, oggetto della censura di motivazione ritenuta inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • L. n. 103/2017

    è richiamata come fonte della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle censure estranee a tale perimetro.
  • Il vizio di motivazione concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in una delle specifiche doglianze consentite dalla legge.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto per motivi non consentiti, la Corte ne dichiara l'inammissibilità senza esaminare il merito della determinazione della pena o delle valutazioni connesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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