Ordinanza n. 393/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -dell'Ordinanza Dirigenziale n. 223 del 29.05.2026, notificata in data 29.05.2026, recante ordine di demolizione delle opere di sopraelevazione realizzate sull'immobile sito in Fasano, via Cenci n. 66, e riduzione in pristino; -della nota prot. n. 0034426 del 29.05.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale recante ordine di demolizione e riduzione in pristino delle opere di sopraelevazione realizzate su un immobile, nonché nota comunale collegata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria dell'immobile ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ordinato la demolizione delle opere di sopraelevazione realizzate sull'immobile e la riduzione in pristino, nonché la nota comunale collegata. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni poste con il gravame richiedono un approfondimento nella sede di merito e che è stato dedotto un pregiudizio connesso all'esecuzione dell'ordine demolitorio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare limitatamente all'ordinanza dirigenziale impugnata, sospendendone in via interinale l'efficacia nella parte relativa alla demolizione e alla riduzione al pristino stato. La decisione cautelare è motivata dalla natura del pregiudizio dedotto, dall'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra e dalla necessità di approfondire le questioni sollevate con il ricorso. L'istanza non è stata accolta quanto alla nota impugnata. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La norma costituisce il fondamento della tutela cautelare collegiale richiesta; il TAR ha ritenuto sussistenti ragioni per sospendere interinalmente l'efficacia dell'ordine di demolizione e di riduzione in pristino, in attesa dell'approfondimento nel merito.
La disposizione è pertinente all'ordine di demolizione e riduzione in pristino, ma non è espressamente citata nel testo dell'ordinanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'efficacia di un ordine di demolizione può essere sospesa quando la natura del pregiudizio derivante dall'esecuzione e l'esigenza di preservare l'integrità della decisione di merito rendano opportuno impedire temporaneamente l'esecuzione dell'atto.
- Quando le questioni dedotte contro un ordine demolitorio richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può accordare una sospensione interinale dell'efficacia dell'atto fino alla definizione del merito.
- La sospensione cautelare può essere limitata alla parte del provvedimento amministrativo direttamente incidente sulla situazione del ricorrente, senza estendersi automaticamente agli atti collegati o ulteriormente impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →