Cassazione Penale, Ordinanza n. 32753/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale: aveva dichiarato non doversi procedere, per prescrizione, quanto al reato di bancarotta semplice contestato al capo b), e aveva confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commessa in concorso quale amministratore di fatto della società fallita. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la qualificazione quale amministratore di fatto e ha dedotto violazione di legge, nonché vizi relativi alla valutazione delle dichiarazioni dei dipendenti. La Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché riproponeva argomenti già esaminati e respinti in appello senza confrontarsi con tutti gli elementi valorizzati dalla sentenza, tra cui la documentazione prodotta nell'insinuazione al passivo dai creditori-clienti, che indicava l'imputato quale amministratore di fatto. La deduzione di travisamento è stata inoltre ritenuta non disarticolante rispetto alla motivazione impugnata. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la sussistenza del dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale. La Corte ha osservato che la contestazione era alternativa tra bancarotta documentale specifica e generica, ma che la Corte d'appello aveva ritenuto integrata la forma generica, relativa all'inattendibilità della documentazione contabile rinvenuta, e non le condotte specifiche di sottrazione, occultamento od omessa istituzione delle scritture. Pertanto era sufficiente il dolo generico, desumibile anche, secondo un ragionamento logico-presuntivo, dalla responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e dalla funzionalità della irregolare tenuta delle scritture all'occultamento o dissimulazione degli atti depauperativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nonché il secondo motivo manifestamente infondato. La condanna dell'imputato alla pena di due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale è rimasta ferma. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La precedente declaratoria di prescrizione relativa al diverso reato di bancarotta semplice non è stata modificata.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento del concorso di persone nei reati contestati.
art. 216, comma 1, nn. 1-2 e comma 3, l. fall.
Richiamato per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per la quale è stata confermata la condanna.
art. 217, comma 1, n. 4, l. fall.
Richiamato per il reato di bancarotta semplice dichiarato estinto per prescrizione.
art. 223, commi 1 e 2, n. 1, l. fall.
Richiamato quale disposizione applicata alla bancarotta fraudolenta commessa nell'ambito societario.
Richiamato per il reato di bancarotta semplice dichiarato estinto per prescrizione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è generico quando non si correla alle ragioni argomentate nella decisione impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice del gravame, senza confrontarsi con tutti gli elementi posti a fondamento della decisione.
- La deduzione di travisamento della prova è specifica e rilevante solo quando rappresenta e dimostra un'evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata, dotata di valenza oggettiva e immediata e intrinsecamente incompatibile con il costrutto argomentativo della decisione, tale da disarticolarlo.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale generica, consistente nell'irregolare tenuta o nell'inattendibilità delle scritture contabili, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, non il dolo specifico previsto per le condotte di sottrazione, occultamento od omessa istituzione della contabilità.
- Il dolo generico della bancarotta fraudolenta documentale generica può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dalla responsabilità accertata per bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando l'irregolare tenuta delle scritture risulti funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale.
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