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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25209/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente denunciava che, a fronte di decreto applicativo della misura di prevenzione del 10/12/2014, era stato sottoposto alla misura dal 21/04/2015 e nuovamente dal 07/06/2017 senza una verifica della persistenza della pericolosità; ha prodotto anche una sentenza di assoluzione della Corte di appello di Palermo per lo stesso titolo di reato e richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 51407 del 21/06/2018.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondate le censure ma, in mancanza di elementi per proscioglimento nel merito, ha dichiarato intervenuta la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. La Corte ha qualificato i reati come contravvenzioni soggette al termine massimo di prescrizione di 5 anni (artt. 157 e 161 c.p.), ha tenuto conto delle cause di sospensione (25 giorni per rinvio richiesto dalla difesa e ulteriori 64 giorni imputati all'emergenza Covid-19) e ha concluso che alla data della decisione (30/03/2023) la prescrizione era maturata.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Norma cui è stato ricondotto il fatto per il quale l'imputato era stato condannato; la Corte non ha deciso sul merito della contestazione ma ne rileva l'inquadramento come fattispecie coinvolta nel conteggio della prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la Cassazione, quando ricorso non sia manifestamente infondato e non vi siano elementi per il proscioglimento nel merito, può comunque rilevare e dichiarare cause di non punibilità (qui la prescrizione) e annullare la sentenza senza rinvio.

  • art. 157 cod. pen.

    Utilizzato insieme all'art. 161 c.p. per determinare il termine di prescrizione applicabile alle fattispecie contravvenzionali contestate.

  • art. 161 cod. pen.

    Combinato con l'art. 157 c.p. ha portato la Corte a fissare il termine massimo di prescrizione in 5 anni per i reati contravvenzionali contestati.

  • Sezioni Unite, n. 51407 del 21/06/2018

    Decisione richiamata dalla difesa a supporto della tesi di non punibilità o di accertamento sulla corretta applicazione della normativa sulle misure; la Corte di Cassazione ha preso atto del richiamo ma, dato l'esito, ha comunque dichiarato la prescrizione.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e altre pronunce di Cassazione citate

    Giurisprudenza di riferimento richiamata dalla Corte per affermare il principio che solo un ricorso manifestamente infondato impedisce la rilevazione d'ufficio delle cause di non punibilità in Cassazione; qui ciò ha reso possibile la declaratoria di prescrizione.

Massime di principio

  • Se la Cassazione ritiene che le censure non siano manifestamente infondate ma non dispone di elementi per prosciogliere nel merito, può comunque rilevare e dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione) ex art. 129 c.p.p. e annullare la sentenza senza rinvio.
  • Per le contravvenzioni la combinazione degli artt. 157 e 161 c.p. può determinare un termine di prescrizione relativamente breve (nel caso concreto 5 anni); è essenziale conteggiare con precisione tutte le cause di sospensione e interruptioni procedimentali.
  • Le sospensioni straordinarie (es. per emergenza sanitaria) e i rinvii su richiesta delle parti devono essere contabilizzati nel calcolo della prescrizione: la loro corretta contabilizzazione può determinare l'estinzione del reato.
  • L'annullamento per prescrizione non equivale ad una pronuncia di proscioglimento nel merito: il fatto può restare formalmente non esaminato quanto alla fondatezza, ma l'azione penale è estinta.
  • In cause che coinvolgono misure di prevenzione o verifiche di pericolosità personale, è strategico produrre documentazione che dimostri la mancanza di persistenza della pericolosità e segnalare provvedimenti favorevoli (es. assoluzioni) intervenuti nel frattempo.
  • Per ottenere l'accertamento della prescrizione occorre sollevare tempestivamente la questione e fornire il calcolo cronologico degli atti interruttivi e delle sospensioni; la difesa deve curare l'esatta conta dei giorni rilevanti.

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