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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36917/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rotelli ha chiesto la revoca della sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile (23/09/2014; irrevocabile 24/10/2017) per estinzione del reato, sostenendo che la modificazione dell'art. 323 cod. pen. operata dall'art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con L. 11/09/2020, n. 120) ha ristretto l'ambito applicativo del reato di abuso d'ufficio e avrebbe determinato l'abolitio criminis rispetto alla sua condotta. I fatti accertati sono che, in qualità di assessore ai servizi sociali del Comune di Viterbo, Rotelli aveva concordato con un rappresentante di una società concorrente il contenuto del capitolato di gara in modo da indirizzare l'aggiudicazione a quel concorrente; l'imputazione originaria di corruzione era stata poi riqualificata in turbata libertà degli incanti e abuso d'ufficio. Rotelli ha dedotto che la sua condotta sarebbe al più una violazione del generico obbligo di imparzialità e non rientrerebbe più nell'abuso d'ufficio alla luce della riforma, e inoltre ha contestato che fosse configurabile un obbligo di astensione per interesse proprio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito irrevocabile chiarisca che il reato rilevante includeva la collusione nella redazione del capitolato e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente concordato, con specifico riferimento alla fattispecie di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.2) consumata prima e all'abuso d'ufficio concretizzatosi con l'aggiudicazione. La Corte ha considerato corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha individuato l'esistenza di un obbligo di astensione e che il pubblico ufficiale abbia fatto proprio l'interesse del concorrente favorito; pertanto la modifica normativa del 2020 non ha determinato l'abolitio criminis della condotta contestata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    La riforma operata dall'art. 23 del d.l. 16 luglio 2020 n.76 ha ristretto il perimetro del reato, ma il giudice ha ritenuto che resti integrabile quando il pubblico ufficiale "fa proprio l'interesse" di un soggetto esterno (es. concorrente favorito) realizzando omissione di astensione e violazione di regole specifiche di gara.

  • art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)

    La sentenza irrevocabile aveva ricostruito che la turbata libertà degli incanti si era consumata in un momento anteriore rispetto all'aggiudicazione e quindi la condotta collusiva relativa al capitolato rientrava nella fattispecie di turbata; il giudice dell'esecuzione e la Corte hanno ritenuto che quella condotta sia connessa e compatibile con la configurazione dell'abuso d'ufficio.

  • art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (modifica art. 323 cod. pen.) e L. 11/09/2020, n. 120 (conversione)

    La norma ha inciso sull'ambito di punibilità dell'abuso d'ufficio ma non esclude la rilevanza penale di condotte in cui il pubblico ufficiale realizza un interesse proprio o altrui in modo specifico e in violazione di obblighi precisi (es. regole di gara) o omettendo l'astensione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La sola violazione di un generico dovere di imparzialità o di buon andamento della pubblica amministrazione, senza trasgressione di una regola specifica e senza soggezione all'interesse proprio o altrui, potrebbe non rientrare nella nuova formulazione dell'abuso d'ufficio; occorre verificare se la condotta abbia concretamente fatto proprio l'interesse del terzo o abbia violato norme specifiche di regolamentazione (es. codice degli appalti).
  • Quando la condotta consiste in collusione per la redazione del capitolato e in atti concreti di aggiudicazione favorente un concorrente, la fattispecie può essere ancora penalmente rilevante nonostante la riforma del 2020, poiché si configura l'omessa astensione o l'assunzione dell'interesse altrui.
  • In chi chieda la revoca per abolitio criminis a seguito di modifica normativa è necessario dimostrare che la nuova normativa ha eliminato in modo oggettivo la punibilità della condotta specifica accertata con sentenza definitiva, non limitandosi a sostenere una diversa valutazione politica o generale del dovere di imparzialità.
  • Se nella sentenza di merito sono presenti ricostruzioni dettagliate che collegano la condotta a reati specifici (es. turbata libertà degli incanti) e mostrano la sequenza fattuale, sarà difficile ottenere la revoca basandosi su argomentazioni generiche; è utile contestare specifici punti della motivazione definitiva.
  • In procedimenti di esecuzione/revoca, il rigetto comporta di norma condanna per le spese; valutare la probabilità di successo prima di proporre ricorso e ponderare la possibilità di soluzioni alternative o impugnazioni mirate.

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