Cassazione Penale, Sentenza n. 47157/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara del 27/04/2021, censurandola per difetto di motivazione in relazione alla valutazione di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata e specifica ex art. 99, n. 4, cod. pen. In particolare, ha contestato che la motivazione non avrebbe spiegato adeguatamente le ragioni per le quali le attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla recidiva, né perché la condotta (mancato rientro dal permesso premio di una persona pluripregiudicata) sarebbe di gravità limitata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto dal P.M. riguardava una rivalutazione di merito (il giudizio di bilanciamento delle circostanze) e non profili di violazione di legge. Inoltre il ricorso è stato ritenuto inammissibile ai sensi degli artt. 569, comma 1 e 593, comma 1, c.p.p., poiché il Pubblico Ministero non ha diritto di impugnare la sentenza di primo grado; per le stesse ragioni non è stato possibile convertire il ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p. Conseguentemente la Corte ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità (decisione del 20/10/2022).
Norme richiamate
È la norma che descrive il delitto per cui l'imputato è stato condannato; la Corte non è intervenuta sul merito di tale qualificazione.
Si tratta della norma sulla recidiva reiterata e specifica; il Tribunale di Pescara aveva ritenuto sussistenti i presupposti della recidiva, ma aveva comunque riconosciuto attenuanti generiche ritenute equivalenti, questione poi contestata dal P.G.
art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che il ricorso è inammissibile quando il ricorrente non ha diritto di impugnare la sentenza di primo grado (qui il P.M. non poteva appellare).
art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione e l'incidenza delle ragioni soggettive di legittimazione all'impugnazione.
art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte rileva che, per le stesse ragioni di difetto di legittimazione soggettiva del ricorrente, non è possibile convertire il ricorso immediato in appello ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Il Procuratore della Repubblica non può impugnare con ricorso per cassazione una sentenza di primo grado se non è espressamente legittimato dalla legge: questioni di legittimazione soggettiva portano all'inammissibilità.
- Le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione di merito (es. valutazione del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti o della gravità del fatto) senza allegare violazioni di norme o vizi formali della motivazione sono inammissibili in Cassazione.
- Per contestare la motivazione relativa al confronto tra attenuanti e aggravanti/recidiva in modo efficace in Cassazione è necessario evidenziare vizi di motivazione non meramente valutativi (contraddittorietà, illogicità, mancata considerazione di fatti rilevanti) o violazioni di legge.
- Se la parte ritiene che il giudice di merito abbia applicato erroneamente la recidiva o abbia motivato in modo insufficiente, la via percorribile è dimostrare specifici profili di illegittimità (es. applicazione errata della norma sulla recidiva, carenza motivazionale grave) piuttosto che una semplice richiesta di riconsiderazione del giudizio di gravità.
- Quando si impugna una sentenza, verificare preliminarmente la legittimazione ad impugnare e la natura (merito vs. diritto) dei motivi: le questioni di diritto sono più idonee ad essere trattate dalla Cassazione rispetto a quelle esclusivamente valutative.
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