Cassazione Penale, Sentenza n. 27906/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna emessa in primo grado, in rito abbreviato, nei confronti dell'imputato per truffa aggravata e per una precedente tentata truffa unificata dal vincolo della continuazione. Nel ricorso per cassazione, l'imputato, tramite il difensore, deduceva un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., lamentando la nullità assoluta degli atti di secondo grado per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Secondo la difesa, l'avvocato precedente aveva tempestivamente inviato via PEC alla cancelleria della Corte d'appello un'istanza di rinvio dell'udienza del 19/02/2026 per legittimo impedimento dovuto a concomitanti impegni professionali, ma tale istanza non sarebbe stata esaminata dalla Corte, essendo stata materialmente sottoposta alla stessa solo il giorno successivo all'udienza. Si sosteneva che la mancata valutazione dell'istanza integrasse una nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'inoltro di richieste difensive via PEC è una modalità ammissibile, ma, in difetto di una disciplina normativa specifica applicabile al momento del deposito, grava sulla parte l'onere di provare non solo l'avvenuto invio e la ricezione della PEC, ma anche l'effettiva conoscenza dell'istanza da parte dell'ufficio ricevente. Nel caso concreto, la richiesta di rinvio era stata inviata il 13/02/2026, ma la disciplina emergenziale sul deposito telematico era cessata e l'art. 111-bis c.p.p. non era ancora applicabile alle corti d'appello, essendo prevista l'operatività dal 01/01/2027. Poiché il ricorrente aveva dimostrato solo l'invio della PEC e non l'effettiva tempestiva conoscenza della stessa da parte della cancelleria, la dedotta violazione del diritto di difesa non è stata ritenuta sussistente. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
È il parametro dedotto per denunciare l'inosservanza di norme processuali e la pretesa nullità derivante dalla mancata valutazione dell'istanza di rinvio.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato come norma sulla nullità intermedia per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
Richiamato come norma in tema di nullità assolute dedotte dalla difesa.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa, ritenuto non leso secondo la Corte per difetto di prova della conoscenza dell'istanza da parte dell'ufficio.
art. 111 Cost.
Invocato per il principio del contraddittorio e del giusto processo.
La Corte rileva che non era ancora applicabile alle corti d'appello alla data dell'istanza; l'operatività telematica in tali uffici è prevista dal 01/01/2027.
art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato come base del deposito telematico emergenziale Covid-19, ormai non più vigente alla data dei fatti.
legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma di conversione del d.l. n. 137/2020, richiamata per la disciplina emergenziale del deposito telematico.
art. 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamato per la proroga della disciplina emergenziale del deposito telematico fino al 31/12/2022.
Norma di conversione del d.l. n. 228/2021, richiamata nel quadro della proroga emergenziale.
art. 87, comma 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Prevede la decorrenza applicativa dell'art. 111-bis c.p.p. secondo il diverso termine stabilito dal regolamento per uffici e atti indicati.
decreto del Ministro della giustizia 27 dicembre 2024, n. 206
Regolamento attuativo che ha stabilito per le corti d'appello l'obbligo di deposito telematico dal 01/01/2027.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il deposito o l'invio di istanze difensive via PEC è ammissibile, ma, in mancanza di una disciplina specifica vigente per l'ufficio e l'atto considerati, la parte che se ne avvale deve provare non solo l'invio e la ricezione del messaggio, ma anche la sua effettiva conoscenza da parte dell'ufficio destinatario.
- La mancata dimostrazione della tempestiva conoscenza dell'istanza da parte della cancelleria impedisce di configurare una nullità per omessa decisione sull'istanza stessa, non essendo sufficiente la mera prova dell'avvenuto inoltro telematico.
- Quando una disciplina transitoria o regolamentare differisce l'applicazione del deposito telematico a una data successiva, non può pretendersi l'applicazione anticipata delle regole telematiche alle corti d'appello o ad altri uffici non ancora rientranti nell'ambito di efficacia della nuova normativa.
- La deduzione di una violazione del diritto di difesa per mancato esame di un'istanza processuale richiede la prova rigorosa del presupposto fattuale della conoscenza dell'atto da parte del giudice o della cancelleria; in difetto, il motivo è infondato.
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