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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27906/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna emessa in primo grado, in rito abbreviato, nei confronti dell'imputato per truffa aggravata e per una precedente tentata truffa unificata dal vincolo della continuazione. Nel ricorso per cassazione, l'imputato, tramite il difensore, deduceva un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., lamentando la nullità assoluta degli atti di secondo grado per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Secondo la difesa, l'avvocato precedente aveva tempestivamente inviato via PEC alla cancelleria della Corte d'appello un'istanza di rinvio dell'udienza del 19/02/2026 per legittimo impedimento dovuto a concomitanti impegni professionali, ma tale istanza non sarebbe stata esaminata dalla Corte, essendo stata materialmente sottoposta alla stessa solo il giorno successivo all'udienza. Si sosteneva che la mancata valutazione dell'istanza integrasse una nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'inoltro di richieste difensive via PEC è una modalità ammissibile, ma, in difetto di una disciplina normativa specifica applicabile al momento del deposito, grava sulla parte l'onere di provare non solo l'avvenuto invio e la ricezione della PEC, ma anche l'effettiva conoscenza dell'istanza da parte dell'ufficio ricevente. Nel caso concreto, la richiesta di rinvio era stata inviata il 13/02/2026, ma la disciplina emergenziale sul deposito telematico era cessata e l'art. 111-bis c.p.p. non era ancora applicabile alle corti d'appello, essendo prevista l'operatività dal 01/01/2027. Poiché il ricorrente aveva dimostrato solo l'invio della PEC e non l'effettiva tempestiva conoscenza della stessa da parte della cancelleria, la dedotta violazione del diritto di difesa non è stata ritenuta sussistente. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il deposito o l'invio di istanze difensive via PEC è ammissibile, ma, in mancanza di una disciplina specifica vigente per l'ufficio e l'atto considerati, la parte che se ne avvale deve provare non solo l'invio e la ricezione del messaggio, ma anche la sua effettiva conoscenza da parte dell'ufficio destinatario.
  • La mancata dimostrazione della tempestiva conoscenza dell'istanza da parte della cancelleria impedisce di configurare una nullità per omessa decisione sull'istanza stessa, non essendo sufficiente la mera prova dell'avvenuto inoltro telematico.
  • Quando una disciplina transitoria o regolamentare differisce l'applicazione del deposito telematico a una data successiva, non può pretendersi l'applicazione anticipata delle regole telematiche alle corti d'appello o ad altri uffici non ancora rientranti nell'ambito di efficacia della nuova normativa.
  • La deduzione di una violazione del diritto di difesa per mancato esame di un'istanza processuale richiede la prova rigorosa del presupposto fattuale della conoscenza dell'atto da parte del giudice o della cancelleria; in difetto, il motivo è infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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