Cassazione Civile, Ordinanza n. 26576/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dal compenso richiesto da alcuni professionisti per l'attività di redazione di piani particolareggiati di recupero di agglomerati abusivi. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta dai professionisti e da un altro soggetto, condannando il Comune al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c., quantificato in base all'importo previsto in una delibera di Giunta per i compensi relativi a tale attività, rivalutato e maggiorato di interessi. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l'utilitas potesse desumersi dall'adozione dei progetti come piani particolareggiati e dalla loro utilizzazione per chiedere finanziamenti regionali, anche se i progetti non erano poi stati realizzati per mancanza di risorse, e che la diminuzione patrimoniale dei professionisti corrispondesse al mancato guadagno conseguente al tempo impiegato per tale attività. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., 2042 c.c. e dell'art. 23, commi 3 e 4, d.l. 66/1989 conv. in l. 144/1989, per non avere i giudici di merito rilevato d'ufficio il difetto di sussidiarietà dell'azione di arricchimento, sostenendo che, per gli enti locali, in mancanza di formale impegno di spesa e delibera autorizzativa, il rapporto si instaura con il funzionario e non con l'ente; 2) violazione dell'art. 2041 c.c. per avere liquidato ai professionisti il lucro cessante, cioè quanto avrebbero guadagnato se il rapporto fosse stato valido, invece della sola diminuzione patrimoniale; 3) violazione dell'art. 2041 c.c. per avere riconosciuto l'esistenza dell'utilità e dell'arricchimento in assenza di effettiva realizzazione o finanziamento dei piani. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 10798/2015, nei confronti della P.A. l'azione di arricchimento si fonda sull'oggettivo arricchimento e non sul previo riconoscimento dell'utilitas; inoltre, l'eccezione basata sull'art. 23 d.l. 66/1989 richiedeva accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'indennità ex art. 2041 c.c. deve essere contenuta entro la sola diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione del lucro cessante che egli avrebbe conseguito se il rapporto negoziale fosse stato valido; la Corte d'appello, liquidando l'importo esattamente corrispondente al compenso contrattuale previsto, aveva quindi applicato un criterio errato. La sentenza è stata cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto solo il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rigetto dei primi due motivi di merito del Comune ha confermato che, nel rapporto con la pubblica amministrazione, conta l'oggettivo arricchimento e non il riconoscimento dell'utilitas o la materiale realizzazione dell'opera; tuttavia la liquidazione del quantum dovrà essere rideterminata escludendo il lucro cessante e limitando l'indennizzo alla sola diminuzione patrimoniale subita dai professionisti.
Norme richiamate
l'azione generale di arricchimento richiede un arricchimento oggettivo e l'indennizzo va commisurato alla sola diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, senza riconoscere il lucro cessante come se il contratto fosse valido
l'azione di arricchimento ha natura sussidiaria; il Comune la invoca per sostenere il difetto di proponibilità nei confronti dell'ente pubblico in presenza della disciplina speciale sulle spese degli enti locali
art. 23, commi 3 e 4, d.l. 2 marzo 1989 n. 66, conv. in l. 24 aprile 1989 n. 144
la norma è richiamata dal Comune per sostenere che, in mancanza di delibera e impegno contabile, l'obbligazione sorgerebbe in capo al funzionario che ha consentito la prestazione e non all'ente
sono evocati come norme processuali asseritamente violate per mancato rilievo officioso del difetto di sussidiarietà e per le questioni introdotte in appello o in cassazione
indica i vizi di violazione di legge e nullità processuale dedotti nei motivi di ricorso
richiamato in sede pregiudiziale per affermare la procedibilità del ricorso grazie al deposito delle copie e dell'attestazione di conformità
richiamato per il deposito documentale in cassazione dell'attestazione di conformità e della delibera autorizzativa
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il rito camerale della decisione
menzionato dal Comune per distinguere l'azione di arricchimento dall'azione risarcitoria extracontrattuale
Massime di principio
- Nei confronti della pubblica amministrazione, l'azione generale di arricchimento si perfeziona in presenza di un oggettivo arricchimento correlato al depauperamento altrui, senza che sia necessario il previo formale riconoscimento dell'utilità della prestazione.
- La verifica del difetto di sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c. può richiedere accertamenti di fatto sul momento in cui l'arricchimento si è prodotto; se tali accertamenti non sono stati compiuti nei gradi di merito, la questione non può essere utilmente introdotta per la prima volta in cassazione.
- L'obbligo restitutorio o indennitario dell'ente pubblico non presuppone la compiuta realizzazione materiale dell'opera, ma può nascere dall'utilizzazione della prestazione resa.
- L'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c. deve essere limitato alla diminuzione patrimoniale effettivamente subita dall'impoverito e non può coincidere con il corrispettivo che questi avrebbe conseguito in caso di valido contratto, poiché ciò trasformerebbe l'indennità in un lucro cessante incompatibile con la funzione dell'azione.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che implichino accertamenti di fatto non svolti dal giudice di merito, anche se la questione è astrattamente rilevabile d'ufficio.
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